Art. 45 
 
Organico del  tribunale  e  della  procura  per  le  persone,  per  i
                     minorenni e per le famiglie 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, sono determinate  le  piante  organiche
del personale di magistratura dei tribunali per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i
relativi tribunali, anche avendo riguardo  alle  maggiori  competenze
attribuite al nuovo ufficio. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia   sono   inoltre
determinate  le  piante  organiche   del   personale   amministrativo
assegnato ai tribunali per le persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie e delle relative procure della Repubblica. 
  3. La rideterminazione delle piante organiche di cui ai commi 1 e 2
avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche  del  personale
di magistratura e del personale amministrativo,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.