Art. 46 
 
          Magistrati e personale amministrativo in servizio 
 
  1. Una volta istituite le piante organiche  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa  procura,
i magistrati assegnati ai tribunali per i minorenni  e  alle  procure
della Repubblica presso  i  tribunali  per  i  minorenni  entrano  di
diritto a far parte dell'organico del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie e delle procure della  Repubblica  presso
il tribunale per le persone,  per  i  minorenni  e  per  le  famiglie
istituiti  presso   le   medesime   sedi,   anche   in   soprannumero
riassorbibile con le successive vacanze. 
  2. I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche
in  via  non  esclusiva,  funzioni  nelle  materie  attribuite   alla
competenza del tribunale per le persone, per i  minorenni  e  per  le
famiglie sono assegnati, a loro domanda, al tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni  da
loro svolte,  entro  i  limiti  della  pianta  organica  dell'ufficio
medesimo. 
  3. I magistrati assegnati ai tribunali  ordinari  e  che  svolgono,
anche  in  via  non  esclusiva,  funzioni  giudicanti  nelle  materie
attribuite alla competenza  del  tribunale  per  le  persone,  per  i
minorenni  e  per  le  famiglie,  sono  assegnati,  a  loro  domanda,
all'ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte,  entro  i
limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo. 
  4. Con riferimento alle disposizioni di cui ai  commi  2  e  3,  il
criterio prioritario per  la  selezione,  per  il  caso  in  cui  gli
aspiranti siano in numero superiore ai posti  previsti  nella  pianta
organica, e' rappresentato dalla maggiore esperienza  maturata  nelle
materie di competenza del costituendo tribunale. 
  5. L'assegnazione prevista dai commi  1,  2  e  3  non  costituisce
trasferimento ad altro ufficio giudiziario o  destinazione  ad  altra
sede ai  sensi  dell'articolo  2,  terzo  comma,  del  regio  decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento  ad
altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti  dall'articolo
194 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  e  dall'articolo  13
della legge 2 aprile 1979, n. 97,  come  sostituito  dall'articolo  6
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.  Sono  tuttavia  fatti  salvi  i
diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  dalla
legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso
di fissazione della residenza in una  sede  di  servizio  diversa  da
quella precedente determinata  dall'applicazione  delle  disposizioni
del presente decreto. 
  6. I giudici onorari addetti ai  tribunali  per  i  minorenni  sono
addetti di diritto al tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie cui sono trasferite le funzioni. 
  7.  Il  personale  amministrativo  assegnato  ai  tribunali  per  i
minorenni e alle procure presso i tribunali  per  i  minorenni  puo',
previo  interpello  e  a  domanda,  essere  assegnato  alle   sezioni
distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e  per  le
famiglie, anche in sovrannumero e con diritto di priorita'  su  altri
candidati. 
  8. Nelle sezioni circondariali prestera' servizio il personale  che
rispondera' ad appositi interpelli  pubblicati  dal  Ministero  della
giustizia. Il personale che nel corso della carriera  abbia  prestato
servizio presso sezioni incaricate della trattazione  di  affari  ora
attribuiti alla competenza  del  tribunale  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie ha  diritto  di  priorita'  sui  restanti
candidati. 
  9.  Il  Ministero  della  giustizia  provvede  senza  ritardo  alla
pubblicazione del relativo interpello e  alla  predisposizione  della
dotazione materiale e dei locali idonei. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, terzo comma, del
          regio  decreto  legislativo  31   maggio   1946,   n.   511
          (Guarentigie della magistratura). 
                "Art. 2. (Inamovibilita' della sede). (Omissis) 
                In caso di soppressione di un ufficio giudiziario,  i
          magistrati che  ne  fanno  parte,  se  non  possono  essere
          assegnati ad altro ufficio giudiziario nella  stessa  sede,
          sono destinati a posti vacanti  del  loro  grado  ad  altra
          sede. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  194  del  citato
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: 
                "Art. 194. (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
          destinato,  per  trasferimento  o   per   conferimento   di
          funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad  altre
          sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle
          di  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione  e   di
          procuratore generale presso la Corte di  cassazione,  prima
          di quattro anni dal giorno  in  cui  ha  assunto  effettivo
          possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi  di
          salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. 
              Per i magistrati che esercitano le funzioni  presso  la
          sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma
          e' di tre anni.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  2
          aprile  1979,  n.  97  (Norme  sullo  stato  giuridico  dei
          magistrati  e  sul  trattamento  economico  dei  magistrati
          ordinari e amministrativi, dei magistrati  della  giustizia
          militare e degli avvocati dello Stato): 
                "Art. 13. (Indennita' di missione). - Le disposizioni
          di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950,  n.
          1039 , si applicano agli uditori  giudiziari  destinati  ad
          esercitare le funzioni giudiziarie. 
              L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta,  con
          decorrenza dal 1° luglio 1980,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai  magistrati
          trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad  una  sede  di
          servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
          abbiano manifestato il consenso o la  disponibilita'  fuori
          della ipotesi di cui all'articolo  2,  secondo  comma,  del
          R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera  per  il
          primo anno ed in misura ridotta alla meta' per  il  secondo
          anno. 
              In ogni  altro  caso  di  trasferimento  ai  magistrati
          compete  l'indennita'  di  cui  all'articolo  12,  primo  e
          secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonche'
          il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e  20  della
          L. 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all'art. 11  della  L.  26
          luglio 1978, n. 417.". 
              -  La  legge  18  dicembre  1973,   n.   836,   recante
          "Trattamento economico di missione e di  trasferimento  dei
          dipendenti statali", e' pubblicata  nel  Suppl.  Ord.  alla
          G.U. 29 dicembre 1973, n. 333. 
              - La legge 26 luglio 1978, n. 417, recante "Adeguamento
          del trattamento economico di missione  e  di  trasferimento
          dei  dipendenti  statali",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219.