Art. 46 Magistrati e personale amministrativo in servizio 1. Una volta istituite le piante organiche del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura, i magistrati assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni entrano di diritto a far parte dell'organico del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. 2. I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono assegnati, a loro domanda, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo. 3. I magistrati assegnati ai tribunali ordinari e che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni giudicanti nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sono assegnati, a loro domanda, all'ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo. 4. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il criterio prioritario per la selezione, per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, e' rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale. 5. L'assegnazione prevista dai commi 1, 2 e 3 non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 6. I giudici onorari addetti ai tribunali per i minorenni sono addetti di diritto al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni. 7. Il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali per i minorenni puo', previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in sovrannumero e con diritto di priorita' su altri candidati. 8. Nelle sezioni circondariali prestera' servizio il personale che rispondera' ad appositi interpelli pubblicati dal Ministero della giustizia. Il personale che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ha diritto di priorita' sui restanti candidati. 9. Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla pubblicazione del relativo interpello e alla predisposizione della dotazione materiale e dei locali idonei.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura). "Art. 2. (Inamovibilita' della sede). (Omissis) In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'articolo 194 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: "Art. 194. (Tramutamenti successivi). - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma e' di tre anni.". - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato): "Art. 13. (Indennita' di missione). - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno. In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonche' il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all'art. 11 della L. 26 luglio 1978, n. 417.". - La legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali", e' pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. 29 dicembre 1973, n. 333. - La legge 26 luglio 1978, n. 417, recante "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219.