Art. 47 
 
            Magistrati titolari di funzioni dirigenziali 
 
  1. I magistrati che alla data del 31 dicembre  2024  sono  titolari
delle funzioni di presidente del  tribunale  per  i  minorenni  e  di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono
assegnati, rispettivamente, quali presidenti  dei  tribunali  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie  cui  sono  trasferire  le
funzioni e procuratori della Repubblica presso gli stessi tribunali. 
  2. A far data dal 1° gennaio 2030,  i  presidenti  di  sezione  dei
tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono  funzioni  nelle
materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone,  per
i minorenni e per le famiglie,  anche  in  via  non  esclusiva,  sono
destinati, a loro domanda, alle funzioni  di  presidente  di  sezione
circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone,  per
i minorenni e per le famiglie. In caso di pluralita' di aspiranti, si
applica il comma 4 dell'articolo 46. 
  3. Ai fini di cui agli articoli 45 e 46 del decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, l'assegnazione ai sensi  dei  commi  1  e  2  al
tribunale per le persone, per i minorenni e per le  famiglie  e  alla
relativa procura della Repubblica  non  costituisce  conferimento  di
nuove funzioni direttive o semidirettive. Il periodo  di  svolgimento
delle funzioni presso il tribunale  per  i  minorenni,  il  tribunale
ordinario e le relative  procure  si  cumula  con  quello  presso  il
tribunale per le persone, per i minorenni e  per  le  famiglie  e  la
relativa procura della Repubblica. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                "Art. 5. (Condizione di procedibilita' e rapporti con
          il processo). -  1.  Chi  intende  esercitare  in  giudizio
          un'azione  relativa  ad  una  controversia  in  materia  di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di  aziende,  risarcimento  del   danno   derivante   dalla
          circolazione  di  veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'
          medica e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o  con
          altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
          e finanziari,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
          procedimento di mediazione ai sensi  del  presente  decreto
          ovvero  il  procedimento  di  conciliazione  previsto   dal
          decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  ovvero  il
          procedimento istituito in attuazione dell'articolo  128-bis
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385, e successive  modificazioni,  per  le  materie  ivi
          regolate. L'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando   la
          mediazione    non    e'    stata    esperita,    assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
                1-bis. - 6. (Omissis).".