Art. 49 
 
                   Disposizioni per la definizione 
                      dei procedimenti pendenti 
 
  1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno
effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta  Ufficiale  e  si  applicano  ai  procedimenti
introdotti successivamente a tale data. 
  2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti  davanti
al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma  1  proseguono
davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i
minorenni  e  per  le  famiglie  con   l'applicazione   delle   norme
anteriormente vigenti. 
  3. I procedimenti civili pendenti davanti  al  tribunale  ordinario
alla data di efficacia del presente decreto sono definiti  da  questo
sulla base delle disposizioni anteriormente  vigenti.  L'impugnazione
dei provvedimenti, anche temporanei, e' regolata  dalle  disposizioni
introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti  alla
data  del  1°  gennaio   2030   proseguono   davanti   alla   sezione
circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per  le
famiglie. 
  4. Sino al 31 dicembre 2029  al  fine  di  assicurare  la  completa
definizione delle misure organizzative relative  al  personale  e  ai
locali, il funzionamento delle sezioni  circondariali  del  tribunale
per le persone, per  i  minorenni  e  per  le  famiglie  puo'  essere
assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilita', del
personale amministrativo di altri uffici  del  distretto  individuato
con provvedimenti  del  direttore  generale  del  personale  e  della
formazione, sentiti gli uffici interessati, e  per  il  personale  di
magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di  istituti
di  flessibilita'   individuati   dal   Consiglio   superiore   della
magistratura. 
  5. L'udienza fissata davanti al tribunale  per  i  minorenni  e  al
tribunale ordinario  per  una  data  successiva,  rispettivamente,  a
quella di cui al comma 1 e al 1°  gennaio  2030  si  intende  fissata
davanti al tribunale per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie per i medesimi  incombenti.  I  procedimenti  sono  trattati
dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva
l'applicazione  dell'articolo  174,  secondo  comma,  del  codice  di
procedura civile.