Art. 41
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e' inserito il
seguente:
«Art. 3-bis (Priorita' nella trattazione delle notizie di reato
e nell'esercizio dell'azione penale). - 1. Nella trattazione delle
notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico
ministero si conforma ai criteri di priorita' contenuti nel progetto
organizzativo dell'ufficio.»;
b) all'articolo 28, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici
e telematici, del difensore.»;
c) all'articolo 45-bis, al comma 3, le parole: «commi 2, 3, 4,
4-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-bis, e
dall'articolo 133-ter del codice» e, dopo l'articolo 45-bis, e'
inserito il seguente:
«Art. 45-ter (Giudice competente in ordine all'accesso alla
giustizia riparativa). - 1. A seguito dell'emissione del decreto di
citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al
Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le
indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al
fascicolo, non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553,
comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della
trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice,
provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza
del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.»;
d) all'articolo 55, al comma 2, le parole: «e il testo del
fonogramma» sono soppresse;
e) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
«Art. 56-bis (Notificazione con modalita' telematiche eseguita
dal difensore). - 1. La notificazione con modalita' telematiche e'
eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un
domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La
notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un
domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma
elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le
modalita' di cui al comma 1. La relazione deve contenere:
a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel
cui interesse e' stato nominato;
c) il nome e cognome del destinatario;
d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio
digitale e' stato estratto;
f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del
procedimento.
3. Quando l'atto da notificarsi e' redatto in forma di
documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia
informatica, sulla quale appone attestazione di conformita' nel
rispetto delle modalita' previste per i procedimenti civili.
4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore
documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalita'
telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la
copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di
conformita' all'originale, la relazione redatta con le modalita' di
cui al comma 2, nonche' le ricevute di accettazione e di avvenuta
consegna generate dal sistema.»;
f) dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:
«Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). - 1. Fuori del caso
di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la
relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o
all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica
diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria da' avviso
di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite
comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta
elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma
3, del codice, annotandone l'esito.»;
g) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente:
«Art. 64 (Comunicazione di atti). - 1. La comunicazione di atti
del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia
dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma
1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del
codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia
ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del
giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero
che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante
trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche di cui
all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo
148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice,
quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene
disposizioni concernenti la liberta' personale, la comunicazione e'
eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste dall'articolo 149
del codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante
consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In
questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.»;
h) dopo l'articolo 64-bis e' inserito il seguente:
«Art. 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone
sottoposte ad indagini). - 1. La persona nei cui confronti sono stati
pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere ovvero un provvedimento di archiviazione puo' richiedere
che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la
deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati
nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione,
la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e
sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione
degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' preclusa l'indicizzazione del
presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete
internet a partire dal nominativo dell'istante.».
3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione,
la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e
sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione
degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento
costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo
17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione
dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di
contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche
condotte a partire dal nominativo dell'istante.»;
i) all'articolo 86:
1) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un
istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati
negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con
le modalita' ivi previste, in quanto compatibili.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora
sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non
sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati
nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con
le modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma
la possibilita' per il pubblico ministero di dare esecuzione al
provvedimento su beni individuati successivamente.»;
l) all'articolo 104-bis:
1) al comma 1, le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle
seguenti: «In tutti i casi» e la parola: «abbia» e' sostituita dalle
seguenti: «o la confisca abbiano»;
2) al comma 1-bis le parole: «Quando il sequestro e' disposto
ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice» sono sostituite
dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo
321, comma 2, del codice o di confisca»;
3) al comma 1-quater, l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies. In
tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del
codice.»;
5) nella rubrica, le parole «a sequestro preventivo e a
sequestro e confisca in casi particolari» sono sostituite dalle
seguenti: «a sequestro e confisca»;
m) dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 110-ter (Informazione sulle iscrizioni). - 1. Il pubblico
ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini
preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della
persona a cui il reato e' attribuito.
Art. 110-quater (Riferimenti alla persona iscritta nel registro
delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e
amministrative). - 1. Le disposizioni da cui derivano effetti
pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona
sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si
applicano comunque alla persona nei cui confronti e' stata emessa una
misura cautelare personale o e' stata esercitata l'azione penale.»;
n) l'articolo 127 e' sostituito dal seguente:
«Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore
generale). - 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni
settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati
di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da
raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha
disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto
l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis,
comma 2, del codice;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha
assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui
all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e
b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione
penale, ne' richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli
articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del
codice.
2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a),
e' specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di
differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice
e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto
sulla richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la
segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalita' della persona sottoposta alle indagini o
quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona
sottoposta alle indagini;
c) le generalita' della persona offesa o quanto altro valga a
identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona
offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle
indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di
legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la data e il
luogo del fatto.»;
o) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
«Art. 127-bis (Avocazione e criteri di priorita'). - 1. Nel
disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli
articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale
presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorita'
contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della
Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.»;
p) dopo l'articolo 132-bis e' inserito il seguente:
«Art. 132-ter (Fissazione dell'udienza per la riapertura del
processo). - 1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione,
nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese
di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di
ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti
definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del
codice, nonche' alla celebrazione dei processi nei quali e' stata
pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del
codice.»;
q) all'articolo 141, al comma 4-bis, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli
517 e 518 del codice.»;
r) all'articolo 141-bis:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il pubblico
ministero puo' formulare la proposta di sospensione del procedimento
con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in
occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis
del codice.»;
2) nella rubrica, dopo le parole: «alla messa alla prova» sono
aggiunte le seguenti: «. Proposta di messa alla prova formulata dal
pubblico ministero»;
s) all'articolo 141-ter dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le
indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi
dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di
trenta giorni.»
t) all'articolo 142:
1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato
motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a comparire come
testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa
e' consentita»; alla lettera e), dopo le parole: «l'avvertimento
che,» sono inserite le seguenti: «fuori del caso previsto dalla
lettera d-bis),»;
2) al comma 4, dopo le parole: «previsti dal comma 3 lettere
b), c), d),» sono inserite le seguenti: «d-bis),»;
u) all'articolo 143-bis:
1) alla rubrica, le parole «sospensione del processo per
assenza» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da
parte»;
2) al comma 1 le parole da «Quando il giudice» fino a «sono
trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il giudice emette
la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone la
trasmissione»;
v) all'articolo 145, al comma 2, le parole: «puo' stabilire» sono
sostituite dalla seguente: «stabilisce»;
z) all'articolo 146-bis, al comma 4-bis, la parola: «altre» e'
soppressa e dopo la parola: «parti» e' inserita la seguente:
«private»;
aa) all'articolo 147-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza»;
bb) dopo l'articolo 147-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 147-quater (Requisiti tecnici di sicurezza in caso di
partecipazione a distanza). - 1. Il Ministero della giustizia
assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di
atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i
collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati
attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire
l'integrita' e la sicurezza della trasmissione dei dati.»
cc) all'articolo 154, al comma 2, le parole: «consegna la minuta»
sono sostituite dalle seguenti: «rende disponibile la bozza» e, al
comma 4, le parole: «, verificata la corrispondenza dell'originale
alla minuta,» sono soppresse;
dd) dopo l'articolo 165-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 165-ter (Monitoraggio dei termini di cui all'articolo
344-bis del codice). - 1. I presidenti della Corte di cassazione e
delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi
necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata
massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione
di cui all'articolo 175-bis.»;
ee) dopo l'articolo 167, e' inserito il seguente:
«Art. 167-bis (Adempimenti connessi all'udienza di cui
all'articolo 598-bis del codice). - 1. L'avviso del deposito del
provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di
consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente
l'indicazione del dispositivo, e' comunicato a cura della cancelleria
al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»;
ff) dopo l'articolo 175, e' inserito il seguente:
«Art. 175-bis (Decisione sulla improcedibilita' ai sensi
dell'articolo 344-bis del codice). - 1. Ai fini di cui agli articoli
578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di
cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono
costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano
sulla improcedibilita' non oltre il sessantesimo giorno successivo al
maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
di cui all'articolo 344-bis del codice.»;
gg) dopo l'articolo 181, abrogato dall'articolo 299 del decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e' inserito il seguente:
«Art. 181-bis (Modalita' di pagamento delle pene pecuniarie). -
1. Le modalita' di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal
giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate
dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di
esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in
ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato
all'ordine di esecuzione.
2. Le modalita' tecniche di pagamento, anche per via
telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.»;
hh) all'articolo 205-ter:
1) al comma 1 le parole: «146-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «133-ter del codice»;
2) al comma 5, le parole: «147-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «133-ter del codice».
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 45-bis, 55,
86, 104-bis, 141, 141-bis, 141-ter, 142, 143-bis, 145,
146-bis, 147-bis, 154 e 205-ter del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale), come
modificato dal presente decreto:
"Art.28 (Comunicazione del nominativo del difensore
di ufficio). - 1. Il nominativo del difensore di ufficio e'
comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento
che puo' essere nominato, in qualunque momento, un
difensore di fiducia.
1-bis Contestualmente sono comunicati i recapiti,
anche telefonici e telematici, del difensore."
"Art.45-bis (Partecipazione al procedimento in camera
di consiglio a distanza). - 1. La partecipazione
dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento
in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e
secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis,commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
2. (abrogato)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dell'articolo 146-bis, comma 4-bis, e
dall'articolo 133-ter del codice."
"Art. 55 (Modalita' di attuazione delle notificazioni
urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). - 1. Alla
spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi
4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del
telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice,
con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella
che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono
allegati agli atti del procedimento a cura della
cancelleria o della segreteria.
"Art. 86 (Vendita o distruzione delle cose
confiscate). - 1. La cancelleria provvede alla vendita
delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che
per esse sia prevista una specifica destinazione. Il
compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato
a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei
professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis
del codice di procedura civile, con le modalita' ivi
previste, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per
equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque,
non specificamente individuati nel provvedimento che
dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le
modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie,
ferma la possibilita' per il pubblico ministero di dare
esecuzione al provvedimento su beni individuati
successivamente.
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose
confiscate se la vendita non e' opportuna. All'affidamento
dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice puo'
disporre che alla distruzione proceda la polizia
giudiziaria che ha eseguito il sequestro."
"Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio). - 1.
In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la
confisca abbiano per oggetto aziende, societa' ovvero beni
di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi
quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di
cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un
amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con
decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei
beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti
diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro
I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella
parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca
dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello
stesso e della gestione dei beni. In caso di confisca o di
sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del
codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei
rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV
del Libro I del citato decreto legislativo.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura
sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice
che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di
provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice
delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi
particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice
penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo
articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si
applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano
inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto
legislativo in materia di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a
tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le
modalita' previste dal citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
citati i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e
confisca restano comunque salvi i diritti della persona
offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del
danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del
codice."
"Art. 141 (Procedimento di oblazione). - 1. Se la
domanda di oblazione e' proposta nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente
agli atti del procedimento, al giudice per le indagini
preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare
richiesta di decreto penale, puo' avvisare l'interessato,
ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere
di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento
dell'oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto
e' ammessa l'oblazione e non e' stato dato l'avviso
previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta
menzione della relativa facolta' dell'imputato.
4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il
giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se
respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del
caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero;
altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la
somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto
il versamento della somma, il giudice, se la domanda e'
stata proposta nel corso delle indagini preliminari,
trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue
determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza
l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione
dell'articolo 75, comma 3, del codice.
4-bis. In caso di modifica dell'originaria
imputazione in altra per la quale sia ammissibile
l'oblazione l'imputato e' rimesso in termini per chiedere
la medesima. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi
degli articoli 517 e 518 del codice. Il giudice, se
accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci
giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il
pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con
sentenza l'estinzione del reato."
"Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la
richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di
messa alla prova formulata dal pubblico ministero). - Il
pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione
penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i
presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere
ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del
codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue
il reato.
1-bis. Il pubblico ministero puo' formulare la
proposta di sospensione del procedimento con messa alla
prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in
occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo
415-bis del codice."
"Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei
confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le
funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova,
disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale,
sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale
esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna
forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico
ministero ai sensi dell'art. 464- ter.1, comma 1, del
codice entro il termine di trenta giorni.
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta
all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente
affinche' predisponga un programma di trattamento.
L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento
penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di
fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di
un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma
di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso
dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso
il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie
prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il
programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e
con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e
nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente
sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla
capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita'
riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di
attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di
centri o strutture pubbliche o private presenti sul
territorio.
4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento
con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al
comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel
provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre
mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento
dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al
programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso
ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la
revoca del provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di
cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione
dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
6. Le relazioni periodiche e quella finale
dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono
depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima
dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice,
con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne
copia."
"Art. 142 (Citazione di testimoni, periti,
interpreti, consulenti tecnici e imputati di un
procedimento connesso). - 1.
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei
periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle
persone indicate nell'articolo 210 del codice e' richiesto
l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al
medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero
di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e
dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la
citazione;
b) le generalita' e il domicilio della persona da
citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e
il giudice davanti al quale la persona citata deve
presentarsi;
d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta'
previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza
giustificato motivo del querelante all'udienza in cui e'
citato a comparire come testimone integra remissione tacita
di querela, nei casi in cui essa e' consentita;
e) l'avvertimento che, fuori del caso previsto
dalla lettera d bis), in caso di mancata comparizione non
dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a
norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a
mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento
di una somma da lire centomila a lire un milione a favore
della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il
decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal
comma 3 lettere b), c), d), d-bis), e) nonche'
l'indicazione dell'imputato."
"Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sentenza di non
doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processoda parte dell'imputato). - 1. Quando il giudice
emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del
codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di
polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro
elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge
1°aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni."
"Art. 145 (Comparizione dei testimoni, periti,
consulenti tecnici e interpreti). - 1. I testimoni, i
periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono
trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni,
il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori,
stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve
comparire."
"Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. La persona che si trova in stato di
detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo
51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e'
imputata, anche relativi a reati per i quali sia in
liberta'. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e
alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale
testimone.
1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di
protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio,
partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei
processi nei quali e' imputata.
1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state
applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il
giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su
istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone
indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora
lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e
1-bis, il giudice puo' disporre con decreto motivato la
partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni
di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la
testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di
detenzione presso un istituto penitenziario.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con
il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti,
il giudice, su istanza, puo' consentire alle parti private
e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi
l'onere dei costi del collegamento.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto
o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto."
"Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura,
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento
delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o
misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona
sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su
richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il
programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei
casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo
2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre
con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta all'esame e con modalita'
determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di
tali soggetti sia visibile .
2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, puo'
disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a
distanza.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame e' disposto nei confronti di
persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle
speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13,
commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;
a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e'
disposto nei confronti di persone ammesse al piano
provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
testimoni di giustizia;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere
all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il
volto della persona sia visibile;
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo
210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi e' stata separazione dei procedimenti;
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo
9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. (abrogato)
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi
siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame."
"Art. 154 (Redazione non immediata dei motivi della
sentenza). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2
e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla
redazione della motivazione o designa un estensore tra i
componenti del collegio.
2. L'estensore rende disponibile la bozza della
sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla
motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare
un altro estensore.
3. (abrogato)
4. Il presidente e l'estensore sottoscrivono la
sentenza.
4-bis. Il Presidente della Corte d'appello puo'
prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve
procedere alla redazione della motivazione, i termini
previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una
sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni,
esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri
incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il
presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e'
data comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura."
"Art. 205-ter (Partecipazione al processo a distanza
per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione
all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non
possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il
collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi
internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta.
Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'articolo
133-ter del codice.
2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se
lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza
del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene
assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di
colloquiare riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza
dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove
l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le
domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo'
comportare la sospensione o il differimento dell'udienza
quando e' possibile la partecipazione all'udienza in
collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non
da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
420-ter del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il
collegamento audiovisivo del testimone o del perito si
svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli
accordi internazionali. Per quanto non espressamente
disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la
disposizione dell'articolo 133-ter del codice.".