Art. 41 
 
Modifiche alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
                   del codice di procedura penale 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3, abrogato dall'articolo 7, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e' inserito  il
seguente: 
      «Art. 3-bis (Priorita' nella trattazione delle notizie di reato
e nell'esercizio dell'azione penale). - 1.  Nella  trattazione  delle
notizie di reato e  nell'esercizio  dell'azione  penale  il  pubblico
ministero si conforma ai criteri di priorita' contenuti nel  progetto
organizzativo dell'ufficio.»; 
    b) all'articolo 28, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche  telefonici
e telematici, del difensore.»; 
    c) all'articolo 45-bis, al comma 3, le parole: «commi  2,  3,  4,
4-bis  e  6»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comma   4-bis,   e
dall'articolo 133-ter del  codice»  e,  dopo  l'articolo  45-bis,  e'
inserito il seguente: 
      «Art. 45-ter (Giudice competente  in  ordine  all'accesso  alla
giustizia riparativa). - 1. A seguito dell'emissione del  decreto  di
citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti  l'invio  al
Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice  per  le
indagini  preliminari  fino  a  quando  il  decreto,  unitamente   al
fascicolo, non e' trasmesso al giudice  a  norma  dell'articolo  553,
comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e  prima  della
trasmissione  degli  atti  a  norma  dell'articolo  590  del  codice,
provvede il giudice che ha emesso la sentenza;  durante  la  pendenza
del ricorso per cassazione, provvede il  giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato.»; 
    d) all'articolo 55, al comma  2,  le  parole:  «e  il  testo  del
fonogramma» sono soppresse; 
    e) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente: 
      «Art. 56-bis (Notificazione con modalita' telematiche  eseguita
dal difensore). - 1. La notificazione con  modalita'  telematiche  e'
eseguita dal difensore a mezzo di  posta  elettronica  certificata  o
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato  a  un
domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione  e  la   ricezione   dei   documenti   informatici.   La
notificazione puo'  essere  eseguita  esclusivamente  utilizzando  un
domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi. 
      2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale o  altra  firma
elettronica qualificata ed  allegato  al  messaggio  inviato  con  le
modalita' di cui al comma 1. La relazione deve contenere: 
        a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante; 
        b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o  nel
cui interesse e' stato nominato; 
        c) il nome e cognome del destinatario; 
        d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato; 
        e) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  domicilio
digitale e' stato estratto; 
        f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del
procedimento. 
      3.  Quando  l'atto  da  notificarsi  e'  redatto  in  forma  di
documento  analogico,   l'avvocato   provvede   ad   estrarne   copia
informatica, sulla  quale  appone  attestazione  di  conformita'  nel
rispetto delle modalita' previste per i procedimenti civili. 
      4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il  difensore
documenta   l'avvenuta   notificazione   dell'atto   con    modalita'
telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o  la
copia informatica dell'atto inviato, unitamente  all'attestazione  di
conformita' all'originale, la relazione redatta con le  modalita'  di
cui al comma 2, nonche' le ricevute di  accettazione  e  di  avvenuta
consegna generate dal sistema.»; 
    f) dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: 
      «Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). - 1. Fuori  del  caso
di  notificazione  al  difensore  o  al  domiciliatario,  quando   la
relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o
all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a  persona  fisica
diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria  da'  avviso
di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto  tramite
comunicazione  al  recapito  telefonico  o  all'indirizzo  di   posta
elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo  349,  comma
3, del codice, annotandone l'esito.»; 
    g) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 64 (Comunicazione di atti). - 1. La comunicazione di atti
del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia
dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma
1, del codice o, nei casi di  cui  all'articolo  148,  comma  4,  del
codice, con lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ovvero
mediante consegna  al  personale  di  cancelleria,  che  ne  rilascia
ricevuta su apposito registro custodito  presso  la  cancelleria  del
giudice che ha emesso l'atto. 
      2. La comunicazione di atti dal giudice al  pubblico  ministero
che ha  sede  diversa  da  quella  del  giudice  si  esegue  mediante
trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche  di  cui
all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo
148, comma 4, del codice, con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
      3. Nei casi di cui  all'articolo  148,  comma  4,  del  codice,
quando  ricorre  una  situazione  di  urgenza   o   l'atto   contiene
disposizioni concernenti la liberta' personale, la  comunicazione  e'
eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste dall'articolo 149
del codice ovvero e'  eseguita  dalla  polizia  giudiziaria  mediante
consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In
questo ultimo caso, la polizia redige verbale,  copia  del  quale  e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.»; 
    h) dopo l'articolo 64-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle  persone
sottoposte ad indagini). - 1. La persona nei cui confronti sono stati
pronunciati  una  sentenza  di  proscioglimento  o  di  non  luogo  a
procedere ovvero un provvedimento di  archiviazione  puo'  richiedere
che  sia  preclusa   l'indicizzazione   o   che   sia   disposta   la
deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati  personali  riportati
nella  sentenza  o  nel  provvedimento,  ai  sensi   e   nei   limiti
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile  2016.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      2. Nel caso di richiesta volta a  precludere  l'indicizzazione,
la cancelleria del giudice che ha emesso il  provvedimento  appone  e
sottoscrive la seguente  annotazione,  recante  sempre  l'indicazione
degli  estremi  del  presente  articolo:  «Ai  sensi  e  nei   limiti
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' preclusa l'indicizzazione del
presente  provvedimento  rispetto  a  ricerche  condotte  sulla  rete
internet a partire dal nominativo dell'istante.». 
      3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione,
la cancelleria del giudice che ha emesso il  provvedimento  appone  e
sottoscrive la seguente  annotazione,  recante  sempre  l'indicazione
degli estremi  del  presente  articolo:  «Il  presente  provvedimento
costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti  dell'articolo
17 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  27  aprile  2016,  un  provvedimento  di  sottrazione
dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca  generalisti,  di
contenuti  relativi  al  procedimento  penale,  rispetto  a  ricerche
condotte a partire dal nominativo dell'istante.»; 
    i) all'articolo 86: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a  un
istituto all'uopo autorizzato o ad uno  dei  professionisti  indicati
negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile,  con
le modalita' ivi previste, in quanto compatibili.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Qualora
sia  stata  disposta  una  confisca  per  equivalente  di  beni   non
sottoposti a sequestro o, comunque,  non  specificamente  individuati
nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con
le modalita' previste per l'esecuzione delle pene  pecuniarie,  ferma
la possibilita' per il  pubblico  ministero  di  dare  esecuzione  al
provvedimento su beni individuati successivamente.»; 
    l) all'articolo 104-bis: 
      1) al comma 1, le parole:  «Nel  caso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «In tutti i casi» e la parola: «abbia» e' sostituita  dalle
seguenti: «o la confisca abbiano»; 
      2) al comma 1-bis le parole: «Quando il sequestro  e'  disposto
ai sensi dell'articolo 321, comma  2,  del  codice»  sono  sostituite
dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo
321, comma 2, del codice o di confisca»; 
      3) al comma 1-quater, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      4) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies.  In
tutti i casi di sequestro  preventivo  e  confisca  restano  comunque
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
si applicano  anche  nel  caso  indicato  dall'articolo  578-bis  del
codice.»; 
      5) nella  rubrica,  le  parole  «a  sequestro  preventivo  e  a
sequestro e confisca  in  casi  particolari»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a sequestro e confisca»; 
    m) dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 110-ter (Informazione sulle iscrizioni). - 1. Il pubblico
ministero, quando presenta una richiesta al giudice per  le  indagini
preliminari, indica sempre la  notizia  di  reato  e  il  nome  della
persona a cui il reato e' attribuito. 
      Art. 110-quater (Riferimenti alla persona iscritta nel registro
delle  notizie  di  reato  contenuti  nelle  disposizioni  civili   e
amministrative).  -  1.  Le  disposizioni  da  cui  derivano  effetti
pregiudizievoli in  sede  civile  o  amministrativa  per  la  persona
sottoposta a  indagini  devono  intendersi  nel  senso  che  esse  si
applicano comunque alla persona nei cui confronti e' stata emessa una
misura cautelare personale o e' stata esercitata l'azione penale.»; 
    n) l'articolo 127 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al  procuratore
generale). - 1. La segreteria del pubblico ministero  trasmette  ogni
settimana al procuratore generale presso la corte di appello  i  dati
di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di  seguito  indicati,  da
raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: 
        a) procedimenti  nei  quali  il  pubblico  ministero  non  ha
disposto  la  notifica  dell'avviso  di  conclusione  delle  indagini
preliminari,  ne'  ha  esercitato   l'azione   penale   o   richiesto
l'archiviazione, entro  i  termini  previsti  dall'articolo  407-bis,
comma 2, del codice; 
        b) procedimenti  nei  quali  il  pubblico  ministero  non  ha
assunto le determinazioni  sull'azione  penale  nei  termini  di  cui
all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice; 
        c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e
b), nei quali  il  pubblico  ministero  non  ha  esercitato  l'azione
penale, ne' richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli
articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3,  quarto  periodo,  del
codice. 
    2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1,  lettera  a),
e' specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta  di
differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis  del  codice
e, in caso affermativo, se  il  procuratore  generale  ha  provveduto
sulla richiesta e con quale esito. 
    3.  Per  ciascuno  dei  procedimenti  indicati  al  comma  1,  la
segreteria del pubblico ministero comunica: 
      a) le generalita' della  persona  sottoposta  alle  indagini  o
quanto altro valga a identificarla; 
      b) il luogo di residenza,  dimora  o  domicilio  della  persona
sottoposta alle indagini; 
      c) le generalita' della persona offesa o quanto altro  valga  a
identificarla; 
      d) il luogo di residenza,  dimora  o  domicilio  della  persona
offesa; 
      e) i nominativi dei difensori  della  persona  sottoposta  alle
indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; 
      f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme  di
legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la  data  e  il
luogo del fatto.»; 
    o) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente: 
      «Art. 127-bis (Avocazione e criteri di  priorita').  -  1.  Nel
disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti  dagli
articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore  generale
presso la corte di appello  tiene  conto  dei  criteri  di  priorita'
contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della
Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.»; 
    p) dopo l'articolo 132-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 132-ter (Fissazione dell'udienza per  la  riapertura  del
processo). - 1.  I  dirigenti  degli  uffici  giudicanti  adottano  i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione,
nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del  mese
di febbraio e il primo giorno non festivo del mese  di  settembre  di
ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura  dei  procedimenti
definiti con sentenza resa  ai  sensi  dell'articolo  420-quater  del
codice, nonche' alla celebrazione dei processi  nei  quali  e'  stata
pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo  598-ter,  comma  2,  del
codice.»; 
    q) all'articolo 141, al comma 4-bis, dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «La disposizione di cui  al  primo  periodo  si
applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli
517 e 518 del codice.»; 
    r) all'articolo 141-bis: 
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il pubblico
ministero puo' formulare la proposta di sospensione del  procedimento
con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in
occasione della notifica dell'avviso previsto  dall'articolo  415-bis
del codice.»; 
      2) nella rubrica, dopo le parole: «alla messa alla prova»  sono
aggiunte le seguenti: «. Proposta di messa alla prova  formulata  dal
pubblico ministero»; 
    s) all'articolo 141-ter dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:
«1-bis.  Gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna  forniscono  le
indicazioni  loro  richieste  dal   pubblico   ministero   ai   sensi
dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del  codice  entro  il  termine  di
trenta giorni.» 
    t) all'articolo 142: 
      1) al comma 3, dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato
motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a  comparire  come
testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui  essa
e' consentita»; alla lettera  e),  dopo  le  parole:  «l'avvertimento
che,» sono inserite le  seguenti:  «fuori  del  caso  previsto  dalla
lettera d-bis),»; 
      2) al comma 4, dopo le parole: «previsti dal  comma  3  lettere
b), c), d),» sono inserite le seguenti: «d-bis),»; 
    u) all'articolo 143-bis: 
      1) alla  rubrica,  le  parole  «sospensione  del  processo  per
assenza» sono sostituite dalle seguenti:  «sentenza  di  non  doversi
procedere per mancata  conoscenza  della  pendenza  del  processo  da
parte»; 
      2) al comma 1 le parole da «Quando il  giudice»  fino  a  «sono
trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il giudice  emette
la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone  la
trasmissione»; 
    v) all'articolo 145, al comma 2, le parole: «puo' stabilire» sono
sostituite dalla seguente: «stabilisce»; 
    z) all'articolo 146-bis, al comma 4-bis, la  parola:  «altre»  e'
soppressa  e  dopo  la  parola:  «parti»  e'  inserita  la  seguente:
«private»; 
    aa) all'articolo 147-bis, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:
«2. Il giudice o il presidente,  sentite  le  parti,  puo'  disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza»; 
    bb) dopo l'articolo 147-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art. 147-quater (Requisiti tecnici di  sicurezza  in  caso  di
partecipazione  a  distanza).  -  1.  Il  Ministero  della  giustizia
assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento  di
atti del procedimento  ovvero  alla  celebrazione  delle  udienze,  i
collegamenti  telematici  agli  uffici  giudiziari  siano  realizzati
attraverso  reti  o  canali  di  comunicazione  idonei  a   garantire
l'integrita' e la sicurezza della trasmissione dei dati.» 
    cc) all'articolo 154, al comma 2, le parole: «consegna la minuta»
sono sostituite dalle seguenti: «rende disponibile la  bozza»  e,  al
comma 4, le parole: «, verificata  la  corrispondenza  dell'originale
alla minuta,» sono soppresse; 
    dd) dopo l'articolo 165-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 165-ter (Monitoraggio dei  termini  di  cui  all'articolo
344-bis del codice). - 1. I presidenti della Corte  di  cassazione  e
delle  corti  di  appello  adottano  i  provvedimenti   organizzativi
necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di  durata
massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione
di cui all'articolo 175-bis.»; 
    ee) dopo l'articolo 167, e' inserito il seguente: 
      «Art.  167-bis  (Adempimenti  connessi   all'udienza   di   cui
all'articolo 598-bis del codice). -  1.  L'avviso  del  deposito  del
provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di
consiglio  di  cui  all'articolo  598-bis  del   codice,   contenente
l'indicazione del dispositivo, e' comunicato a cura della cancelleria
al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»; 
    ff) dopo l'articolo 175, e' inserito il seguente: 
      «Art.  175-bis  (Decisione  sulla  improcedibilita'  ai   sensi
dell'articolo 344-bis del codice). - 1. Ai fini di cui agli  articoli
578, comma 1-bis, e  578-ter,  comma  2,  del  codice,  la  Corte  di
cassazione e le corti  di  appello,  nei  procedimenti  in  cui  sono
costituite parti civili o vi sono beni in sequestro,  si  pronunciano
sulla improcedibilita' non oltre il sessantesimo giorno successivo al
maturare dei termini di durata massima del giudizio  di  impugnazione
di cui all'articolo 344-bis del codice.»; 
    gg) dopo l'articolo 181, abrogato dall'articolo 299  del  decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e' inserito il seguente: 
      «Art. 181-bis (Modalita' di pagamento delle pene pecuniarie). -
1. Le modalita' di pagamento  delle  pene  pecuniarie  applicate  dal
giudice con la sentenza o con il decreto di  condanna  sono  indicate
dal pubblico ministero, anche  in  via  alternativa,  nell'ordine  di
esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse  comprendono,  in
ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato,  allegato
all'ordine di esecuzione. 
      2.  Le  modalita'  tecniche  di  pagamento,   anche   per   via
telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con  decreto
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali.»; 
    hh) all'articolo 205-ter: 
      1) al comma  1  le  parole:  «146-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «133-ter del codice»; 
      2) al comma 5,  le  parole:  «147-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «133-ter del codice». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il testo degli articoli  28,  45-bis,  55,
          86, 104-bis, 141,  141-bis,  141-ter,  142,  143-bis,  145,
          146-bis, 147-bis, 154 e 205-ter del decreto legislativo  28
          luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di  coordinamento
          e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale),   come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art.28 (Comunicazione del nominativo  del  difensore
          di ufficio). - 1. Il nominativo del difensore di ufficio e'
          comunicato senza ritardo  all'imputato  con  l'avvertimento
          che  puo'  essere  nominato,  in  qualunque   momento,   un
          difensore di fiducia. 
                1-bis Contestualmente  sono  comunicati  i  recapiti,
          anche telefonici e telematici, del difensore." 
                "Art.45-bis (Partecipazione al procedimento in camera
          di  consiglio  a  distanza).   -   1.   La   partecipazione
          dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento
          in camera di  consiglio  avviene  a  distanza  nei  casi  e
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  146-bis,commi  1,
          1-bis, 1-ter e 1-quater. 
                2. (abrogato) 
                3.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni previste dell'articolo 146-bis, comma 4-bis, e
          dall'articolo 133-ter del codice." 
                "Art. 55 (Modalita' di attuazione delle notificazioni
          urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo).  -  1.  Alla
          spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149  commi
          4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria. 
                2.  La  copia  e  la  ricevuta  di   spedizione   del
          telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2  del  codice,
          con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella
          che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione,  sono
          allegati  agli  atti  del   procedimento   a   cura   della
          cancelleria o della segreteria. 
                "Art.  86   (Vendita   o   distruzione   delle   cose
          confiscate). - 1.  La  cancelleria  provvede  alla  vendita
          delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo  che
          per  esse  sia  prevista  una  specifica  destinazione.  Il
          compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato
          a  un  istituto  all'uopo  autorizzato   o   ad   uno   dei
          professionisti indicati negli articoli  534-bis  e  591-bis
          del codice  di  procedura  civile,  con  le  modalita'  ivi
          previste, in quanto compatibili. 
                1-bis. Qualora sia stata disposta  una  confisca  per
          equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque,
          non  specificamente  individuati  nel   provvedimento   che
          dispone  la  confisca,  l'esecuzione  si  svolge   con   le
          modalita' previste per l'esecuzione delle pene  pecuniarie,
          ferma la possibilita' per il  pubblico  ministero  di  dare
          esecuzione   al   provvedimento   su    beni    individuati
          successivamente. 
                2. Il  giudice  dispone  la  distruzione  delle  cose
          confiscate se la vendita non e' opportuna.  All'affidamento
          dell'incarico  procede  la  cancelleria.  Il  giudice  puo'
          disporre  che   alla   distruzione   proceda   la   polizia
          giudiziaria che ha eseguito il sequestro." 
                "Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti  a
          sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio). -  1.
          In tutti i  casi  in  cui  il  sequestro  preventivo  o  la
          confisca abbiano per oggetto aziende, societa' ovvero  beni
          di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi
          quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia,  di
          cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  l'autorita'  giudiziaria  nomina  un
          amministratore  giudiziario   scelto   nell'Albo   di   cui
          all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei
          beni suddetti puo'  tuttavia  essere  affidata  a  soggetti
          diversi da quelli indicati al periodo precedente. 
                1-bis. Si applicano le disposizioni di cui  al  Libro
          I, titolo III, del codice di cui al decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e  successive  modificazioni  nella
          parte in cui recano la disciplina  della  nomina  e  revoca
          dell'amministratore,  dei  compiti,  degli  obblighi  dello
          stesso e della gestione dei beni. In caso di confisca o  di
          sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del
          codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi  e  nei
          rapporti con la procedura di  liquidazione  giudiziaria  si
          applicano, altresi', le disposizioni di cui  al  titolo  IV
          del Libro I del citato decreto legislativo. 
                1-ter. I compiti del giudice delegato alla  procedura
          sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal  giudice
          che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di
          provvedimento emesso  da  organo  collegiale,  dal  giudice
          delegato nominato ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          35, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
                1-quater. Ai casi di sequestro  e  confisca  in  casi
          particolari  previsti  dall'articolo  240-bis  del   codice
          penale o dalle altre disposizioni di  legge  che  a  questo
          articolo rinviano, nonche' agli altri casi di  sequestro  e
          confisca di beni  adottati  nei  procedimenti  relativi  ai
          delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si
          applicano le disposizioni del titolo IV  del  Libro  I  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si  applicano
          inoltre  le  disposizioni  previste  dal  medesimo  decreto
          legislativo in materia di  amministrazione  e  destinazione
          dei beni sequestrati  e  confiscati  e  di  esecuzione  del
          sequestro.   In   tali   casi   l'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati   alla   criminalita'    organizzata    coadiuva
          l'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e   nella
          custodia dei beni sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
          confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a
          tale provvedimento, amministra i beni medesimi  secondo  le
          modalita'  previste  dal  citato  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159. 
                1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
          citati i terzi titolari di diritti  reali  o  personali  di
          godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato  risulti
          avere la disponibilita' a qualsiasi titolo. 
                1-sexies. In tutti i casi di sequestro  preventivo  e
          confisca restano comunque salvi  i  diritti  della  persona
          offesa dal reato alle restituzioni e  al  risarcimento  del
          danno. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del
          codice." 
                
                "Art. 141 (Procedimento di oblazione).  -  1.  Se  la
          domanda di oblazione e' proposta nel corso  delle  indagini
          preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente
          agli atti del procedimento,  al  giudice  per  le  indagini
          preliminari. 
                2. Il pubblico ministero, anche prima  di  presentare
          richiesta di decreto penale, puo'  avvisare  l'interessato,
          ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere
          di  essere  ammesso  all'oblazione  e  che   il   pagamento
          dell'oblazione estingue il reato. 
                3. Quando per il reato per il quale si  e'  proceduto
          e'  ammessa  l'oblazione  e  non  e'  stato  dato  l'avviso
          previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere  fatta
          menzione della relativa facolta' dell'imputato. 
                4.  Quando  e'  proposta  domanda  di  oblazione,  il
          giudice, acquisito il parere  del  pubblico  ministero,  se
          respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se  del
          caso, la restituzione degli  atti  al  pubblico  ministero;
          altrimenti ammette all'oblazione e fissa con  ordinanza  la
          somma da versare, dandone avviso all'interessato.  Avvenuto
          il versamento della somma, il giudice,  se  la  domanda  e'
          stata  proposta  nel  corso  delle  indagini   preliminari,
          trasmette  gli  atti  al  pubblico  ministero  per  le  sue
          determinazioni; in ogni altro caso  dichiara  con  sentenza
          l'estinzione del reato.  Non  si  applica  la  disposizione
          dell'articolo 75, comma 3, del codice. 
                4-bis.   In   caso   di   modifica    dell'originaria
          imputazione  in  altra  per  la   quale   sia   ammissibile
          l'oblazione l'imputato e' rimesso in termini  per  chiedere
          la medesima. La disposizione di cui al  periodo  precedente
          si applica anche nel caso di nuove contestazioni  ai  sensi
          degli articoli  517  e  518  del  codice.  Il  giudice,  se
          accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci
          giorni,  per  il  pagamento  della  somma  dovuta.  Se   il
          pagamento avviene  nel  termine  il  giudice  dichiara  con
          sentenza l'estinzione del reato." 
                "Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero  per  la
          richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta  di
          messa alla prova formulata dal pubblico  ministero).  -  Il
          pubblico ministero,  anche  prima  di  esercitare  l'azione
          penale, puo' avvisare l'interessato,  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti, che ha  la  facolta'  di  chiedere  di  essere
          ammesso alla prova,  ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del
          codice penale, e che l'esito positivo della prova  estingue
          il reato. 
                1-bis.  Il  pubblico  ministero  puo'  formulare   la
          proposta di sospensione del  procedimento  con  messa  alla
          prova, prevista  dall'articolo  464-ter.1  del  codice,  in
          occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo
          415-bis del codice." 
                
                "Art. 141-ter  (Attivita'  dei  servizi  sociali  nei
          confronti  degli  adulti  ammessi  alla  prova).  -  1.  Le
          funzioni dei servizi  sociali  per  la  messa  alla  prova,
          disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice  penale,
          sono  svolte  dagli  uffici  locali  di  esecuzione  penale
          esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni. 
                1-bis.  Gli  uffici  di  esecuzione  penale   esterna
          forniscono  le  indicazioni  loro  richieste  dal  pubblico
          ministero ai sensi  dell'art.  464-  ter.1,  comma  1,  del
          codice entro il termine di trenta giorni. 
                2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge  richiesta
          all'ufficio locale di esecuzione penale esterna  competente
          affinche'  predisponga   un   programma   di   trattamento.
          L'imputato deposita gli  atti  rilevanti  del  procedimento
          penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di
          fare. 
                3.  L'ufficio  di  cui  al  comma  2,  all'esito   di
          un'apposita indagine socio-familiare, redige  il  programma
          di trattamento, acquisendo su tale  programma  il  consenso
          dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto  presso
          il quale l'imputato  e'  chiamato  a  svolgere  le  proprie
          prestazioni.  L'ufficio  trasmette  quindi  al  giudice  il
          programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare  e
          con le considerazioni che lo  sostengono.  Nell'indagine  e
          nelle considerazioni,  l'ufficio  riferisce  specificamente
          sulle   possibilita'   economiche   dell'imputato,    sulla
          capacita'  e  sulla  possibilita'  di  svolgere   attivita'
          riparatorie nonche' sulla possibilita'  di  svolgimento  di
          attivita' di mediazione, anche avvalendosi a  tal  fine  di
          centri  o  strutture  pubbliche  o  private  presenti   sul
          territorio. 
                4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento
          con messa alla prova dell'imputato,  l'ufficio  di  cui  al
          comma 2 informa il giudice, con la  cadenza  stabilita  nel
          provvedimento di ammissione e comunque non superiore a  tre
          mesi,   dell'attivita'   svolta   e    del    comportamento
          dell'imputato, proponendo,  ove  necessario,  modifiche  al
          programma di trattamento, eventuali abbreviazioni  di  esso
          ovvero, in caso di  grave  o  reiterata  trasgressione,  la
          revoca del provvedimento di sospensione. 
                5. Alla scadenza del periodo di prova,  l'ufficio  di
          cui  al  comma  2  trasmette  al  giudice   una   relazione
          dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. 
                6.  Le   relazioni   periodiche   e   quella   finale
          dell'ufficio di cui al comma 2 del presente  articolo  sono
          depositate in cancelleria non meno di  dieci  giorni  prima
          dell'udienza di cui all'articolo  464-septies  del  codice,
          con facolta' per le parti di prenderne visione ed  estrarne
          copia." 
                "Art.   142   (Citazione   di   testimoni,    periti,
          interpreti,   consulenti   tecnici   e   imputati   di   un
          procedimento connesso). - 1. 
                2. Quando per le  notificazioni  dei  testimoni,  dei
          periti, degli interpreti, dei consulenti  tecnici  e  delle
          persone indicate nell'articolo 210 del codice e'  richiesto
          l'ufficiale giudiziario,  le  parti  devono  consegnare  al
          medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel  numero
          di copie necessario. 
                3. L'atto di citazione contiene: 
                  a)  l'indicazione   della   parte   richiedente   e
          dell'imputato nonche' del decreto  che  ha  autorizzato  la
          citazione; 
                  b) le generalita' e il domicilio della  persona  da
          citare; 
                  c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e
          il  giudice  davanti  al  quale  la  persona  citata   deve
          presentarsi; 
                  d) l'indicazione degli obblighi  e  delle  facolta'
          previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice; 
              d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza
          giustificato motivo del querelante all'udienza  in  cui  e'
          citato a comparire come testimone integra remissione tacita
          di querela, nei casi in cui essa e' consentita; 
                  e) l'avvertimento  che,  fuori  del  caso  previsto
          dalla lettera d bis), in caso di mancata  comparizione  non
          dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a
          norma dell'articolo 133 del codice, essere  accompagnata  a
          mezzo della polizia giudiziaria e condannata  al  pagamento
          di una somma da lire centomila a lire un milione  a  favore
          della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle
          quali la mancata comparizione ha dato causa. 
                4. Quando la citazione  e'  disposta  di  ufficio  il
          decreto di citazione  contiene  i  requisiti  previsti  dal
          comma  3  lettere  b),   c),   d),   d-bis),   e)   nonche'
          l'indicazione dell'imputato." 
                "Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sentenza di non
          doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
          processoda parte dell'imputato). -  1.  Quando  il  giudice
          emette la  sentenza  di  cui  all'articolo  420-quater  del
          codice, ne dispone la trasmissione alla locale  sezione  di
          polizia   giudiziaria,   per   l'inserimento   nel   Centro
          elaborazione  dati,  di  cui  all'articolo  8  della  legge
          1°aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni." 
                "Art.  145  (Comparizione  dei   testimoni,   periti,
          consulenti tecnici e  interpreti).  -  1.  I  testimoni,  i
          periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono
          trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 
                2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni,
          il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori,
          stabilisce  il  giorno  in  cui   ciascuna   persona   deve
          comparire." 
                "Art.  146-bis  (Partecipazione  al  dibattimento   a
          distanza). - 1.  La  persona  che  si  trova  in  stato  di
          detenzione per taluno dei  delitti  indicati  nell'articolo
          51,  comma  3-bis,  nonche'  nell'articolo  407,  comma  2,
          lettera a), numero 4), del  codice,  partecipa  a  distanza
          alle udienze  dibattimentali  dei  processi  nei  quali  e'
          imputata, anche  relativi  a  reati  per  i  quali  sia  in
          liberta'. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali  e
          alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale
          testimone. 
                1-bis. La persona ammessa a  programmi  o  misure  di
          protezione, comprese quelle di tipo urgente o  provvisorio,
          partecipa  a  distanza  alle  udienze  dibattimentali   dei
          processi nei quali e' imputata. 
                1-ter. Ad esclusione  del  caso  in  cui  sono  state
          applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della  legge
          26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  il
          giudice  puo'  disporre  con  decreto  motivato,  anche  su
          istanza di parte, la presenza alle  udienze  delle  persone
          indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo  qualora
          lo ritenga necessario. 
                1-quater. Fuori dei  casi  previsti  dai  commi  1  e
          1-bis, il giudice puo' disporre  con  decreto  motivato  la
          partecipazione a distanza anche quando  sussistano  ragioni
          di sicurezza, qualora il dibattimento  sia  di  particolare
          complessita' e  sia  necessario  evitare  ritardi  nel  suo
          svolgimento,   ovvero   quando   si   deve   assumere    la
          testimonianza di persona a qualunque  titolo  in  stato  di
          detenzione presso un istituto penitenziario. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4. (abrogato) 
                4-bis. In tutti i processi nei quali si  procede  con
          il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi  precedenti,
          il giudice, su istanza, puo' consentire alle parti  private
          e ai loro difensori di intervenire a  distanza  assumendosi
          l'onere dei costi del collegamento. 
                5. (abrogato) 
                6. (abrogato) 
                7. Se nel dibattimento occorre procedere a  confronto
          o ricognizione dell'imputato o ad altro  atto  che  implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga  indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone   la
          presenza dell'imputato nell'aula di udienza  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto." 
                "Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura,
          delle persone che collaborano  con  la  giustizia  e  degli
          imputati di reato connesso). - 1. L'esame  in  dibattimento
          delle persone ammesse, in base alla legge,  a  programmi  o
          misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
          svolge con le cautele necessarie alla tutela della  persona
          sottoposta  all'esame,  determinate,  d'ufficio  ovvero  su
          richiesta di parte o  dell'autorita'  che  ha  disposto  il
          programma o le misure di protezione,  dal  giudice  o,  nei
          casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
          di assise. 
                1-bis. L'esame  in  dibattimento  degli  ufficiali  e
          degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti  ad
          organismi  di  polizia  esteri,  degli  ausiliari  e  delle
          interposte persone, che abbiano operato in attivita'  sotto
          copertura ai sensi dell'articolo 9  della  legge  16  marzo
          2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge  sempre
          con le cautele necessarie alla tutela e  alla  riservatezza
          della  persona  sottoposta  all'esame   e   con   modalita'
          determinate  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente, in ogni caso idonee a evitare che il  volto  di
          tali soggetti sia visibile . 
                2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, puo'
          disporre,  anche  d'ufficio,  che  l'esame  si   svolga   a
          distanza. 
                3.  Salvo  che  il  giudice   ritenga   assolutamente
          necessaria la presenza della persona da esaminare,  l'esame
          si svolge a distanza  secondo  le  modalita'  previste  dal
          comma 2 nei seguenti casi: 
                  a) quando l'esame  e'  disposto  nei  confronti  di
          persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
          dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n.  82,  e  successive  modificazioni,  o  alle
          speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13,
          commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; 
                  a-bis) quando l'esame o altro atto  istruttorio  e'
          disposto  nei  confronti  di  persone  ammesse   al   piano
          provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
          testimoni di giustizia; 
                  b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
          esame e' stato  emesso  il  decreto  di  cambiamento  delle
          generalita' di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
          29  marzo  1993,  n.  119;  in  tale  caso,  nel  procedere
          all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma  6,  del  medesimo  decreto
          legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare  che  il
          volto della persona sia visibile; 
                  c) quando, nell'ambito di un  processo  per  taluno
          dei delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma  3-bis,  o
          dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4,  del  codice,
          devono essere esaminate le persone  indicate  nell'articolo
          210 del codice nei cui confronti si  procede  per  uno  dei
          delitti  previsti   dall'articolo   51,   comma   3-bis   o
          dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4,  del  codice,
          anche se vi e' stata separazione dei procedimenti; 
                  c-bis) quando devono essere esaminati  ufficiali  o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
          persone, in ordine alle attivita' dai medesimi  svolte  nel
          corso delle operazioni sotto copertura di cui  all'articolo
          9  della  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  e   successive
          modificazioni. In tali casi, il  giudice  o  il  presidente
          dispone le cautele idonee ad evitare che il volto  di  tali
          soggetti sia visibile. 
                4. (abrogato) 
                5. Le modalita' di cui  al  comma  2  possono  essere
          altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame  della
          persona di cui e' stata  disposta  la  nuova  assunzione  a
          norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o  quando  vi
          siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
          persona da sottoporre ad esame." 
                "Art. 154 (Redazione non immediata dei  motivi  della
          sentenza). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2
          e 3 del codice, il presidente provvede  personalmente  alla
          redazione della motivazione o designa un  estensore  tra  i
          componenti del collegio. 
                2.  L'estensore  rende  disponibile  la  bozza  della
          sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla
          motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare
          un altro estensore. 
                3. (abrogato) 
                4.  Il  presidente  e  l'estensore  sottoscrivono  la
          sentenza. 
                4-bis.  Il  Presidente  della  Corte  d'appello  puo'
          prorogare, su  richiesta  motivata  del  giudice  che  deve
          procedere  alla  redazione  della  motivazione,  i  termini
          previsti dall'articolo 544, comma 3, del  codice,  per  una
          sola volta e per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni,
          esonerando, se necessario, il giudice  estensore  da  altri
          incarichi.  Per  i  giudizi  di  primo  grado  provvede  il
          presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e'
          data   comunicazione   al   Consiglio    superiore    della
          magistratura." 
                "Art. 205-ter (Partecipazione al processo a  distanza
          per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione
          all'udienza  dell'imputato  detenuto  all'estero,  che  non
          possa essere trasferito in Italia, ha luogo  attraverso  il
          collegamento  audiovisivo,  quando  previsto   da   accordi
          internazionali e secondo la disciplina in  essi  contenuta.
          Per quanto non  espressamente  disciplinato  dagli  accordi
          internazionali, si applica  la  disposizione  dell'articolo
          133-ter del codice. 
                2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo  se
          lo Stato estero non assicura la  possibilita'  di  presenza
          del difensore o di un sostituto  nel  luogo  in  cui  viene
          assunto l'atto e se quest'ultimo  non  ha  possibilita'  di
          colloquiare riservatamente con il suo assistito. 
                3.    L'imputato    ha    diritto    alla    presenza
          dell'interprete se non conosce  la  lingua  del  luogo  ove
          l'atto e'  compiuto  o  quella  usata  per  rivolgergli  le
          domande. 
                4. La detenzione dell'imputato  all'estero  non  puo'
          comportare la sospensione o  il  differimento  dell'udienza
          quando  e'  possibile  la  partecipazione  all'udienza   in
          collegamento audiovisivo, nei casi in  cui  l'imputato  non
          da' il consenso o rifiuta di assistere.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le  disposizioni  di  cui  all'articolo
          420-ter del codice. 
                5.  La  partecipazione  all'udienza   attraverso   il
          collegamento audiovisivo del  testimone  o  del  perito  si
          svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti  dagli
          accordi  internazionali.  Per  quanto   non   espressamente
          disciplinato,  si  applica,  in  quanto   compatibile,   la
          disposizione dell'articolo 133-ter del codice.".