Art. 41 Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Priorita' nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale). - 1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorita' contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.»; b) all'articolo 28, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.»; c) all'articolo 45-bis, al comma 3, le parole: «commi 2, 3, 4, 4-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice» e, dopo l'articolo 45-bis, e' inserito il seguente: «Art. 45-ter (Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa). - 1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»; d) all'articolo 55, al comma 2, le parole: «e il testo del fonogramma» sono soppresse; e) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente: «Art. 56-bis (Notificazione con modalita' telematiche eseguita dal difensore). - 1. La notificazione con modalita' telematiche e' eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalita' di cui al comma 1. La relazione deve contenere: a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante; b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse e' stato nominato; c) il nome e cognome del destinatario; d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato; e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale e' stato estratto; f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento. 3. Quando l'atto da notificarsi e' redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformita' nel rispetto delle modalita' previste per i procedimenti civili. 4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalita' telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformita' all'originale, la relazione redatta con le modalita' di cui al comma 2, nonche' le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.»; f) dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: «Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). - 1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria da' avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.»; g) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente: «Art. 64 (Comunicazione di atti). - 1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto. 2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalita' telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la liberta' personale, la comunicazione e' eseguita col mezzo piu' celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e' trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.»; h) dopo l'articolo 64-bis e' inserito il seguente: «Art. 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini). - 1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione puo' richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.». 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.»; i) all'articolo 86: 1) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalita' ivi previste, in quanto compatibili.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilita' per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.»; l) all'articolo 104-bis: 1) al comma 1, le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi» e la parola: «abbia» e' sostituita dalle seguenti: «o la confisca abbiano»; 2) al comma 1-bis le parole: «Quando il sequestro e' disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca»; 3) al comma 1-quater, l'ultimo periodo e' soppresso; 4) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.»; 5) nella rubrica, le parole «a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari» sono sostituite dalle seguenti: «a sequestro e confisca»; m) dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 110-ter (Informazione sulle iscrizioni). - 1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato e' attribuito. Art. 110-quater (Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative). - 1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti e' stata emessa una misura cautelare personale o e' stata esercitata l'azione penale.»; n) l'articolo 127 e' sostituito dal seguente: «Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale). - 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice; c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice. 2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), e' specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito. 3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica: a) le generalita' della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; c) le generalita' della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la data e il luogo del fatto.»; o) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente: «Art. 127-bis (Avocazione e criteri di priorita'). - 1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorita' contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.»; p) dopo l'articolo 132-bis e' inserito il seguente: «Art. 132-ter (Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo). - 1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonche' alla celebrazione dei processi nei quali e' stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.»; q) all'articolo 141, al comma 4-bis, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.»; r) all'articolo 141-bis: 1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero puo' formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.»; 2) nella rubrica, dopo le parole: «alla messa alla prova» sono aggiunte le seguenti: «. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero»; s) all'articolo 141-ter dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.» t) all'articolo 142: 1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita»; alla lettera e), dopo le parole: «l'avvertimento che,» sono inserite le seguenti: «fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),»; 2) al comma 4, dopo le parole: «previsti dal comma 3 lettere b), c), d),» sono inserite le seguenti: «d-bis),»; u) all'articolo 143-bis: 1) alla rubrica, le parole «sospensione del processo per assenza» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte»; 2) al comma 1 le parole da «Quando il giudice» fino a «sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione»; v) all'articolo 145, al comma 2, le parole: «puo' stabilire» sono sostituite dalla seguente: «stabilisce»; z) all'articolo 146-bis, al comma 4-bis, la parola: «altre» e' soppressa e dopo la parola: «parti» e' inserita la seguente: «private»; aa) all'articolo 147-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza»; bb) dopo l'articolo 147-ter, e' inserito il seguente: «Art. 147-quater (Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza). - 1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrita' e la sicurezza della trasmissione dei dati.» cc) all'articolo 154, al comma 2, le parole: «consegna la minuta» sono sostituite dalle seguenti: «rende disponibile la bozza» e, al comma 4, le parole: «, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta,» sono soppresse; dd) dopo l'articolo 165-bis, e' inserito il seguente: «Art. 165-ter (Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice). - 1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.»; ee) dopo l'articolo 167, e' inserito il seguente: «Art. 167-bis (Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice). - 1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, e' comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»; ff) dopo l'articolo 175, e' inserito il seguente: «Art. 175-bis (Decisione sulla improcedibilita' ai sensi dell'articolo 344-bis del codice). - 1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilita' non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.»; gg) dopo l'articolo 181, abrogato dall'articolo 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e' inserito il seguente: «Art. 181-bis (Modalita' di pagamento delle pene pecuniarie). - 1. Le modalita' di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione. 2. Le modalita' tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»; hh) all'articolo 205-ter: 1) al comma 1 le parole: «146-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice»; 2) al comma 5, le parole: «147-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice».
Note all'art. 41: - Si riporta il testo degli articoli 28, 45-bis, 55, 86, 104-bis, 141, 141-bis, 141-ter, 142, 143-bis, 145, 146-bis, 147-bis, 154 e 205-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal presente decreto: "Art.28 (Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio). - 1. Il nominativo del difensore di ufficio e' comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia. 1-bis Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore." "Art.45-bis (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). - 1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis,commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2. (abrogato) 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice." "Art. 55 (Modalita' di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). - 1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria. 2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria. "Art. 86 (Vendita o distruzione delle cose confiscate). - 1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalita' ivi previste, in quanto compatibili. 1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilita' per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non e' opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro." "Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio). - 1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente. 1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di confisca o di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo. 1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita' a qualsiasi titolo. 1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice." "Art. 141 (Procedimento di oblazione). - 1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari. 2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. 3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto e' ammessa l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facolta' dell'imputato. 4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda e' stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice. 4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato." "Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero). - Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato. 1-bis. Il pubblico ministero puo' formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice." "Art. 141-ter (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464- ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni. 2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare. 3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione. 5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. 6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne copia." "Art. 142 (Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso). - 1. 2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione; b) le generalita' e il domicilio della persona da citare; c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi; d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice; d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui e' citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita; e) l'avvertimento che, fuori del caso previsto dalla lettera d bis), in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), d-bis), e) nonche' l'indicazione dell'imputato." "Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processoda parte dell'imputato). - 1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1°aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni." "Art. 145 (Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti). - 1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire." "Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a distanza). - 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone. 1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata. 1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario. 1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice puo' disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato) 4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, puo' consentire alle parti private e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento. 5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto." "Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile . 2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti; c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 4. (abrogato) 5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame." "Art. 154 (Redazione non immediata dei motivi della sentenza). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. 2. L'estensore rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare un altro estensore. 3. (abrogato) 4. Il presidente e l'estensore sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della Corte d'appello puo' prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura." "Art. 205-ter (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 133-ter del codice. 2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito. 3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le domande. 4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo' comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando e' possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice. 5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.".