Art. 71 
 
Modifiche all'articolo 29-sexies del  decreto  legislativo  3  aprile
  2006, n. 152, relativo all'autorizzazione integrata ambientale 
 
  1. All'articolo 29-sexies del  decreto  legislativo  del  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto  legislativo  del
31 luglio  2020,  n.  101,  il  Prefetto  trasmette  i  provvedimenti
adottati all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale. Le  relative  prescrizioni  sono  espressamente
riportate  nell'autorizzazione  e  ad  esse   sono   armonizzate   le
condizioni ivi previste.». 
 
          Note all'art. 71: 
              -  Si  riporta   l'articolo   29-sexies   del   decreto
          legislativo del 3 aprile 2006,  n.  152,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale)
          - 1. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata  ai
          sensi del presente decreto, deve includere tutte le  misure
          necessarie a soddisfare i  requisiti  di  cui  ai  seguenti
          commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
          comma 16, e 29-septies, al fine di  conseguire  un  livello
          elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo  complesso.
          L'autorizzazione   integrata   ambientale   di    attivita'
          regolamentate dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.
          216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
          serra, di cui all'allegato B  del  medesimo  decreto,  solo
          quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
          inquinamento locale. 
                [2.  In  caso  di  nuovo  impianto  o   di   modifica
          sostanziale, se sottoposti alla  normativa  in  materia  di
          valutazione   d'impatto   ambientale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto. ] 
                3.   L'autorizzazione   integrata   ambientale   deve
          includere  valori  limite  di  emissione  fissati  per   le
          sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato  X
          alla   Parte   Seconda,   che   possono    essere    emesse
          dall'installazione interessata in quantita'  significativa,
          in  considerazione  della  loro   natura   e   delle   loro
          potenzialita'  di  trasferimento  dell'inquinamento  da  un
          elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche'
          i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia
          di inquinamento acustico.  I  valori  limite  di  emissione
          fissati  nelle  autorizzazioni  integrate  ambientali   non
          possono comunque essere meno  rigorosi  di  quelli  fissati
          dalla normativa vigente nel territorio in  cui  e'  ubicata
          l'installazione. Se del caso i valori limite  di  emissione
          possono essere  integrati  o  sostituiti  con  parametri  o
          misure tecniche equivalenti. 
                3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
          le ulteriori disposizioni che  garantiscono  la  protezione
          del  suolo  e  delle  acque   sotterranee,   le   opportune
          disposizioni  per  la   gestione   dei   rifiuti   prodotti
          dall'impianto e per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
          nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la
          verifica periodiche delle misure adottate per prevenire  le
          emissioni  nel  suolo   e   nelle   acque   sotterranee   e
          disposizioni adeguate relative al controllo  periodico  del
          suolo e delle acque sotterranee in relazione alle  sostanze
          pericolose che possono essere presenti nel  sito  e  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. 
                4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite
          di emissione, i parametri e le misure tecniche  equivalenti
          di   cui   ai   commi    precedenti    fanno    riferimento
          all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
          l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia
          specifica, tenendo  conto  delle  caratteristiche  tecniche
          dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
          e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti  i  casi,
          le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni  per
          ridurre  al  minimo  l'inquinamento  a  grande  distanza  o
          attraverso le frontiere e garantiscono un  elevato  livello
          di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
                4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite  di
          emissione che garantiscono che, in condizioni di  esercizio
          normali, le emissioni non superino i livelli  di  emissione
          associati alle migliori tecniche disponibili  (BAT-AEL)  di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera  l-ter.4),  attraverso
          una delle due opzioni seguenti: 
                  a)  fissando  valori  limite   di   emissione,   in
          condizioni  di  esercizio  normali,  che  non  superano   i
          BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di  riferimento  dei
          BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di  quelli  dei
          BAT-AEL; 
                  b) fissando valori limite di emissione  diversi  da
          quelli di cui alla lettera a) in termini di  valori,  tempi
          di  riferimento  e  condizioni,  a  patto  che  l'autorita'
          competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
          controllo delle emissioni al  fine  di  verificare  che  le
          emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
          i livelli di emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
                4-ter. L'autorita'  competente  puo'  fissare  valori
          limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
          4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: 
                  a) quando previsto dall'articolo 29-septies; 
                  b) quando lo richiede il rispetto  della  normativa
          vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione  o
          il rispetto dei  provvedimenti  relativi  all'installazione
          non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 
                4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
          inquinanti si applicano  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni dall'installazione e la  determinazione  di  tali
          valori e' effettuata al netto di ogni eventuale  diluizione
          che avvenga prima  di  quel  punto,  tenendo  se  del  caso
          esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
          sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
          concerne gli  scarichi  indiretti  di  sostanze  inquinanti
          nell'acqua, l'effetto di una stazione di  depurazione  puo'
          essere preso in  considerazione  nella  determinazione  dei
          valori limite di emissione dell'installazione  interessata,
          a  condizione  di  garantire  un  livello  equivalente   di
          protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
          carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. 
                5. L'autorita' competente  rilascia  l'autorizzazione
          integrata   ambientale   osservando   quanto    specificato
          nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e  3.  In  mancanza  delle
          conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'  competente   rilascia
          comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale   secondo
          quanto indicato al comma 5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
          previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
                5-bis.   Se   l'autorita'    competente    stabilisce
          condizioni di autorizzazione sulla  base  di  una  migliore
          tecnica  disponibile  non   descritta   in   alcuna   delle
          pertinenti conclusioni sulle BAT, essa  verifica  che  tale
          tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai
          criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
                  a) qualora le  conclusioni  sulle  BAT  applicabili
          contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli  obblighi  di
          cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero 
                  b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
          contengano BAT-AEL verifica che la  tecnica  garantisca  un
          livello di protezione dell'ambiente non inferiore a  quello
          garantito dalle  migliori  tecniche  disponibili  descritte
          nelle conclusioni sulle BAT. 
                5-ter. Se un'attivita', o  un  tipo  di  processo  di
          produzione svolto all'interno di  un'installazione  non  e'
          previsto, ne' da alcuna delle conclusioni  sulle  BAT,  ne'
          dalle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili,
          tratte dai documenti pubblicati dalla  Commissione  europea
          in  attuazione  dell'articolo  16,   paragrafo   2,   della
          direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo  2,  della
          direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non  prendono
          in   considerazione   tutti    gli    effetti    potenziali
          dell'attivita' o del  processo  sull'ambiente,  l'autorita'
          competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
          dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di   cui
          all'Allegato XI. 
                6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
          opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
          specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
          normativa  in  materia   ambientale   e   basandosi   sulle
          conclusioni sulle BAT  applicabili,  la  metodologia  e  la
          frequenza di misurazione, le  condizioni  per  valutare  la
          conformita', la relativa procedura di valutazione,  nonche'
          l'obbligo   di    comunicare    all'autorita'    competente
          periodicamente,  ed  almeno  una  volta  all'anno,  i  dati
          necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
          autorizzazione  ambientale  integrata  nonche',  quando  si
          applica il comma 4-bis, lettera b), una  sintesi  di  detti
          risultati espressi in un formato che consenta un  confronto
          con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
          disponibili, rendendo disponibili,  a  tal  fine,  anche  i
          risultati del controllo  delle  emissioni  per  gli  stessi
          periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili.
          L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di  comunicare
          all'autorita' competente e ai comuni  interessati,  nonche'
          all'ente   responsabile   degli   accertamenti    di    cui
          all'articolo  29-decies,  comma  3,  i  dati  relativi   ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale.  Tra  i  requisiti   di   controllo,
          l'autorizzazione stabilisce in  particolare,  nel  rispetto
          del  decreto  di  cui  all'articolo  33,  comma  3-bis,  le
          modalita' e la frequenza dei controlli programmati  di  cui
          all'articolo  29-decies,  comma  3.  Per  gli  impianti  di
          competenza statale le  comunicazioni  di  cui  al  presente
          comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
          per la protezione  e  la  ricerca  ambientale.  L'autorita'
          competente in sede  di  aggiornamento  dell'autorizzazione,
          per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
          su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
          sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
          all'autorizzazione e dei dati relativi ai  controlli  delle
          emissioni, nonche' dei dati reperiti durante  le  attivita'
          di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. 
                6-bis.   Fatto   salvo   quanto   specificato   nelle
          conclusioni   sulle   BAT   applicabili,   l'autorizzazione
          integrata ambientale programma specifici  controlli  almeno
          una volta ogni cinque  anni  per  le  acque  sotterranee  e
          almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a  meno  che
          sulla base di una valutazione sistematica  del  rischio  di
          contaminazione non siano state fissate diverse modalita'  o
          piu' ampie frequenze per tali controlli. 
                6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
          espressamente prevista  un'attivita'  ispettiva  presso  le
          installazioni  svolta  con  oneri  a  carico  del   gestore
          dall'autorita' di controllo di cui all'articolo  29-decies,
          comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la  gamma  degli
          effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
          Le  Regioni  possono  prevedere  il   coordinamento   delle
          attivita' ispettive in materia di autorizzazione  integrata
          ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
          impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
          rispetto delle relative normative. 
                7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene  le
          misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
          esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
          arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
          i   malfunzionamenti,   e    per    l'arresto    definitivo
          dell'installazione.  L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
          ferme  restando  le  diverse  competenze  in   materia   di
          autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei  suoli,
          disciplinare la pulizia, la protezione passiva e  la  messa
          in sicurezza di parti dell'installazione per  le  quali  il
          gestore dichiari non essere  previsto  il  funzionamento  o
          l'utilizzo durante la  durata  dell'autorizzazione  stessa.
          Gli spazi liberabili con la  rimozione  di  tali  parti  di
          impianto sono considerati  disponibili  alla  realizzazione
          delle migliori tecniche  disponibili  negli  stretti  tempi
          tecnici e amministrativi necessari alla demolizione  e,  se
          del caso, alla bonifica. 
                7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
          237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per  gli
          impianti di incenerimento o  coincenerimento,  e'  facolta'
          dell'autorita'  competente,   considerata   la   stabilita'
          d'esercizio delle tecniche  adottate,  l'affidabilita'  dei
          controlli  e  la  mancata  contestazione  al  gestore,  nel
          periodo di validita' della  precedente  autorizzazione,  di
          violazioni  relative  agli   obblighi   di   comunicazione,
          indicare  preventivamente  nell'autorizzazione  il   numero
          massimo,  la  massima  durata  e  la   massima   intensita'
          (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
          valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
          una medesima causa, che  possono  essere  considerati,  nel
          corso di validita' dell'autorizzazione  stessa,  situazioni
          diverse dal normale esercizio e nel contempo non  rientrare
          tra le situazioni di incidente o  imprevisti,  disciplinate
          dall'articolo 29-undecies. 
                8.  Per  le  installazioni  assoggettate  al  decreto
          legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  334,   l'autorita'
          competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
          competente per il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  le  piu'  recenti  valutazioni  assunte   e   i
          provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
          sicurezza e  della  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
          condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 
                8-bis.  Per  le  pratiche  assoggettate  al   decreto
          legislativo  del  31  luglio  2020,  n.  101,  il  Prefetto
          trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
          per il rilascio dell'autorizzazione  integrata  ambientale.
          Le  relative  prescrizioni  sono  espressamente   riportate
          nell'autorizzazione  e  ad   esse   sono   armonizzate   le
          condizioni ivi previste. 
                9.   L'autorizzazione   integrata   ambientale   puo'
          contenere  ulteriori  condizioni  specifiche  ai  fini  del
          presente  decreto,   giudicate   opportune   dell'autorita'
          competente.  Ad  esempio,  fermo  restando   l'obbligo   di
          immediato rispetto dei precedenti commi  e  in  particolare
          del  comma  4-bis,  l'autorizzazione   puo'   disporre   la
          redazione di progetti migliorativi, da presentare ai  sensi
          del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento
          di determinate ulteriori prestazioni  ambientali  in  tempi
          fissati, impegnando il gestore ad individuare  le  tecniche
          da implementare a tal fine.  In  tale  ultimo  caso,  fermo
          restando   l'obbligo   di   comunicare   i    miglioramenti
          progettati, le disposizioni di cui  all'articolo  29-nonies
          non si applicano alle modifiche strettamente necessarie  ad
          adeguare la funzionalita' degli impianti alle  prescrizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
                9-bis. In casi specifici l'autorita' competente  puo'
          fissare valori limite di emissione meno  severi  di  quelli
          discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
          che una valutazione dimostri che porre limiti di  emissione
          corrispondenti ai  'livelli  di  emissione  associati  alle
          migliori   tecniche    disponibili'    comporterebbe    una
          maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
          ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica  e  delle
          condizioni ambientali locali dell'istallazione  interessata
          e   delle   caratteristiche   tecniche    dell'istallazione
          interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
          in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
          tali scelta, illustrando il risultato della  valutazione  e
          la  giustificazione  delle  condizioni  imposte.  I  valori
          limite di emissione cosi' fissati  non  superano,  in  ogni
          caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
          presente  decreto,  laddove  applicabili.  Ai  fini   della
          predisposizione di tale allegato  si  fa  riferimento  alle
          linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
          Tale  Allegato  e'  aggiornato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro sei mesi dall'emanazione, da parte della  Commissione
          europea, di eventuali linee guida comunitarie  in  materia,
          per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
          L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
          principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in  particolare
          che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo  e  che
          si realizzi  nel  complesso  un  elevato  grado  di  tutela
          ambientale. L'applicazione del presente comma  deve  essere
          espressamente riverificata e riconfermata in  occasione  di
          ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
                9-ter. L'autorita' competente puo' accordare  deroghe
          temporanee alle disposizioni del  comma  4-bis  e  5-bis  e
          dell'articolo  6,  comma  16,  lettera  a),  in   caso   di
          sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per  un
          periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
          che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa  o
          che  le  emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno   i
          livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
                9-quater. Nel caso  delle  installazioni  di  cui  al
          punto  6.6  dell'Allegato  VIII  alla  Parte  Seconda,   il
          presente articolo si applica fatta salva  la  normativa  in
          materia di benessere degli animali. 
                9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto  alla  Parte
          Terza ed al  Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente
          decreto, l'autorita' competente  stabilisce  condizioni  di
          autorizzazione volte a garantire che il gestore: 
                  a)  quando  l'attivita'  comporta  l'utilizzo,   la
          produzione o lo  scarico  di  sostanze  pericolose,  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle  acque  sotterranee  nel   sito   dell'installazione,
          elabori   e   trasmetta   per   validazione   all'autorita'
          competente la relazione di riferimento di cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa  in  servizio
          della  nuova  installazione  o   prima   dell'aggiornamento
          dell'autorizzazione    rilasciata    per    l'installazione
          esistente; 
                  b) al momento  della  cessazione  definitiva  delle
          attivita', valuti lo stato di contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee da  parte  di  sostanze  pericolose
          pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; 
                  c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
          risulti che l'installazione ha  provocato  un  inquinamento
          significativo del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con
          sostanze  pericolose  pertinenti,   rispetto   allo   stato
          constatato nella  relazione  di  riferimento  di  cui  alla
          lettera a), adotti le misure  necessarie  per  rimediare  a
          tale inquinamento in modo  da  riportare  il  sito  a  tale
          stato, tenendo conto della fattibilita'  tecnica  di  dette
          misure; 
                  d) fatta salva la lettera  c),  se,  tenendo  conto
          dello stato del  sito  indicato  nell'istanza,  al  momento
          della   cessazione   definitiva    delle    attivita'    la
          contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
          comporta un rischio significativo per la salute umana o per
          l'ambiente  in  conseguenza  delle  attivita'   autorizzate
          svolte dal gestore  anteriormente  al  primo  aggiornamento
          dell'autorizzazione per l'installazione  esistente,  esegua
          gli  interventi  necessari   ad   eliminare,   controllare,
          contenere o ridurre le sostanze  pericolose  pertinenti  in
          modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o  dell'uso
          futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
                  e) se non e' tenuto ad elaborare  la  relazione  di
          riferimento di  cui  alla  lettera  a),  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
          necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
          sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito,  tenuto
          conto dell'uso attuale  o  dell'uso  futuro  approvato  del
          medesimo non  comporti  un  rischio  significativo  per  la
          salute umana o per l'ambiente a causa della  contaminazione
          del suolo o delle acque sotterranee  in  conseguenza  delle
          attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato  del  sito
          di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. 
                9-sexies.  Con  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          stabilite le modalita' per la redazione della relazione  di
          riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
          con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
          sostanze  pericolose  da  ricercare  con  riferimento  alle
          attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
                9-septies. A garanzia  degli  obblighi  di  cui  alla
          lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
          ambientale  prevede  adeguate  garanzie   finanziarie,   da
          prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
          o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
          l'autorita'  competente  dovra'   tenere   in   conto   nel
          determinare l'importo di tali garanzie finanziarie."