Art. 50
Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione
e per l'integrazione con il PNRR
1. Al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,
di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di
supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti
((risorse nazionali ed europee)), nonche' di favorire l'integrazione
tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data
stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione
territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e'
attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con
conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di
ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto
in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione
territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla
definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime
risorse, individuando altresi' la data a decorrere dalla quale
transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle
funzioni gia' di titolarita' dell'Agenzia per la coesione
territoriale, nonche' le unita' di personale. Con il medesimo decreto
si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del
decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e
del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della
cultura, all'individuazione delle unita' di personale di livello non
dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel
numero massimo complessivo di trenta unita', presso le
Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture
ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorita'
responsabile ((del Piano sviluppo e coesione)). Il trattamento
economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si
applica il trattamento economico, compreso quello accessorio,
previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene
corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari
all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del
trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi
i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per
gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi
dirigenziali puo' avvenire in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto adottato entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in
vigore)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in
termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo ((e ai contratti di
collaborazione)) in corso dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita' dei
rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati
entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma
2.
7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad
esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la
coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le
funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della
medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale
dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni
attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo
del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica
deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
((del presente decreto)), il bilancio di chiusura dell'Agenzia,
corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei
conti, che e' trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e
delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale
avanzo di gestione. I compensi, ((le indennita' o gli altri
emolumenti)) comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio
dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti
previsti dal presente comma.
8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del
Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, ((pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,)) sono
mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia
per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2,
ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
((Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo
addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, allo svolgimento delle attivita' di controllo
di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorita' di
audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione
delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione
delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale
conclusione, se anteriore.))
9. Agli oneri derivanti dai ((commi da 1 a 8)), quantificati in
euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse gia' destinate a
copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia
nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa
della Presidenza del ((Consiglio dei ministri)) con il decreto di cui
al comma 5.
10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a
supporto dell'attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle
previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene
ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale
sono trasferite le funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti
disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
11. Il Nucleo per le politiche di coesione e' costituito da un
numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione, ove
nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di genere e
secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici
ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti
a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata
specializzazione professionale nel settore della valutazione delle
politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti
di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche
sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle
pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre
anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora
dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per
l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere
attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della
pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un
periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi dei
componenti del Nucleo ((non)) si applicano le previsioni di cui
all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo ((per le politiche di
coesione)) compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo
lordo compreso tra un minimo di euro ((50.000)) e un massimo di euro
((140.000)), esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i
componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo
lordo e' fino ad euro ((30.000)), esclusi gli oneri a carico
dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente
e', altresi', determinato il trattamento economico in base alla
fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze
e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di non
incorrere in alcune delle cause di incompatibilita' previste dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione
di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti
mantengono il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un
differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e
quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare,
in particolare:
a) la composizione e le modalita' di individuazione dei
componenti del NUPC;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la
determinazione dei compensi da attribuire ai componenti ((del NUPC));
c) le modalita' organizzative e di funzionamento ((del NUPC));
d) le attivita' ((del NUPC)) di supporto alle strutture del
Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo
ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei
progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti,
elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di
((programmazione e riprogrammazione)) afferenti alla politica di
coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilita' del
Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini
dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico
per il monitoraggio, la verifica e ((l'accelerazione
dell'attuazione)) dei programmi cofinanziati nell'ambito della
politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri
strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del ((Fondo per
lo sviluppo e la coesione)), anche attraverso l'elaborazione e
diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;
svolgimento di tutte le altre attivita' attribuite dalle vigenti
disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP) e al Nucleo di verifica ((e controllo)) (NUVEC), ad eccezione
delle funzioni di Autorita' di audit dei programmi 2021-2027
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato
Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai
sensi ((dell'articolo 51)) del presente decreto ovvero dalle
Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni centrali
titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di audit
sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa
rispetto all'Autorita' di gestione.
14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli
individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la
conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in
attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.
15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
«Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e
le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».
16. I compensi per i componenti ((del NUPC)) sono corrisposti a
valere sulle disponibilita' finanziarie allocate nei pertinenti
capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
sono integrate con le risorse finanziarie, gia' destinate al
funzionamento del NUVEC e ((trasferite in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri)) di cui al comma 2, fino a
copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del
suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione
nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio
continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta,
previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui
al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione
vigente.
((17-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 17, le regioni,
le province, le citta' metropolitane e gli enti locali, ivi comprese
le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto
di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito
ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del
2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti
dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo
personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi
nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito
della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Per le
assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio
possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti
a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che
procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente
comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto
della stabilizzazione.))
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del sistema
informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonche' di implementazione, estensione e
sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo periodo, al
Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato l'accesso a
tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.