Art. 51 
 
Autorita' di audit dei fondi strutturali e  di  investimento  europei
  ((e altre misure in materia di fondi strutturali europei)) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 56 e' inserito il seguente: 
  «56-bis.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto   dall'articolo   71,
paragrafi 2 e 4, del ((regolamento  (UE)  2021/1060,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  24  giugno  2021,))  e  in  attuazione
dell'Accordo di partenariato tra l'Unione  europea  e  la  Repubblica
italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le  funzioni  di
Autorita' di audit dei Programmi  nazionali  cofinanziati  dai  fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027  o  da
altri fondi europei, a  titolarita'  delle  Amministrazioni  Centrali
dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  ((Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione  europea  (IGRUE)  ))
ovvero dalle Autorita' di  audit  individuate  dalle  amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che  l'Autorita'
di  audit  sia  in  una  posizione  di  indipendenza   funzionale   e
organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione.». 
  ((1-bis. A partire dal  periodo  contabile  2023-2024,  i  rimborsi
riconosciuti dalla Commissione europea a fronte  di  spese  sostenute
con  risorse  nazionali  e  rendicontate  nell'ambito  dei  programmi
nazionali e regionali, cofinanziati dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale
europeo  plus  (FSE+),  sono  trasferiti  in  una  o  piu'  linee  di
intervento codificate sul conto corrente di tesoreria  n.  25051  del
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  europee  di  cui
all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di
cofinanziamento  nazionale  e  alle  risorse  del  citato  fondo   di
rotazione che si rendono disponibili per effetto  di  variazioni  del
tasso di cofinanziamento. Contestualmente  alla  presentazione  delle
domande di pagamento alla  Commissione  europea,  le  Amministrazioni
titolari  dei  programmi  provvedono  a   comunicare   al   Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte  di  spese
sostenute  con  risorse  nazionali.  Restano  salve   le   specifiche
destinazioni delle risorse stabilite  per  legge  e  le  disposizioni
previste dal comma 1-quater. 
  1-ter.  Con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  adottata  su
proposta  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche   di
coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e  di
coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse
utilizzate, e sono disciplinate le modalita' di  utilizzazione  delle
risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  comma
1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle  stesse.  Il
monitoraggio degli interventi e' assicurato con le modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  1-quater. I  rimborsi  riconosciuti  dalla  Commissione  europea  a
fronte di spese anticipate dalla Stato per misure  di  riduzione  dei
costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito  dei  programmi
nazionali  cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE  per  il  periodo  di
programmazione  2014-2020,  ai  sensi  dell'articolo   25   ter   del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  sono  trasferiti,  unitamente  alle  quote  di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche europee  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per  effetto
di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i  servizi
energetici e  ambientali  per  il  finanziamento,  nei  limiti  delle
relative risorse disponibili,  di  iniziative  normative  volte  alla
previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di
gas riconosciute in particolare ai clienti  domestici  economicamente
svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo  1,
comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))