Art. 52 
 
   Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  di
risanamento ambientale del sito di interesse  nazionale  «Caffaro  di
Torviscosa»,  di  cui  all'accordo  di  programma  sottoscritto   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dalla Regione Friuli Venezia  Giulia  in  data  28  ottobre  2020  ed
approvato con decreto n. 160  dell'11  novembre  2020  del  direttore
generale  della  direzione  ((per  il))  risanamento  ambientale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
autorizzata la spesa complessiva di  euro  35.000.000,  di  cui  euro
5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000  nel  2024,  euro  10.261.000  nel
2025, euro 7.380.000 nel ((2026 ed euro)) 3.837.000 nel 2027. 
  2. Al fine di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento alla vigente normativa  della  discarica  di  Malagrotta,
ubicata nel territorio di Roma Capitale, e' autorizzata la spesa,  in
favore del Commissario ((di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 10 maggio 2022)), di euro 5.000.000 nell'anno 2023,  di  euro
55.000.000 nell'anno 2024, di euro  100.000.000  nell'anno  2025,  di
euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno  2024,  in
euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026  e
in   euro   28.837.000   nell'anno   2027,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o
stralci  funzionali,  con  atto  del  Commissario  straordinario  del
Governo, entro dieci giorni dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,
le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla
legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri
costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.». 
  5. La  societa'  Arexpo  S.p.A.,  previo  adeguamento  del  proprio
statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e con le relative societa' in house,  societa'  controllate  e
societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  ((testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui  al))
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ((lettera  a),  del
codice dei contratti pubblici,)) di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, ((comma 6,  del
medesimo codice di cui al)) decreto legislativo n. 50  del  2016,  in
relazione alle aree e agli immobili di cui queste  sono  titolari  di
diritti di proprieta' o altri diritti reali sul territorio nazionale,
nonche' in relazione alle  ((aree  e  agli  immobili))  dalle  stesse
apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti  dalle
societa' di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo ((del suolo e di
recupero)) sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al  contempo
lo  sviluppo  di  iniziative  economiche,  sociali,  culturali  o  di
recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la
societa' Arexpo S.p.A. puo' svolgere a favore dei  soggetti  indicati
al primo periodo attivita' di centralizzazione  delle  committenze  e
attivita' di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal  presente  comma
con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  ((5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di
cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015,  con  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile sono  assegnati  alla  regione  Toscana  euro  5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed  euro  16
milioni per l'anno 2027, a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  a
titolo  di  anticipazione  riconosciuta  a  detta  regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge  n.  178
del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il  cronoprogramma
di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi. 
  5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei
fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni  possono  avviare  programmi  sperimentali  di  controllo   e
tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello  spurgo
dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui  al  periodo
precedente le regioni provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
rispettivi bilanci, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5-quater. Le azioni ordinarie  della  societa'  Arexpo  S.p.A.,  di
proprieta' del  socio  regione  Lombardia,  sono  convertite,  previo
adeguamento dello statuto sociale, in  azioni  speciali  privilegiate
nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice
civile, secondo le modalita' da  stabilire  da  parte  dell'assemblea
straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici,  in
termini  di  minori  oneri  finanziari  documentati,  ascrivibili  al
contributo riconosciuto  ad  Arexpo  S.p.A.  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n.
17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare
secondo le modalita' di cui all'articolo 2437-bis del codice  civile.
5-quinquies. All'articolo  26,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge15
luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonche' alle concessioni  di  lavori
in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate  in
un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»; 
  b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i  citati  appalti»  e'
inserita la seguente: «, concessioni»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le  concessioni
di lavori di  cui  al  primo  periodo,  l'accesso  al  Fondo  per  la
prosecuzione delle opere  pubbliche  di  cui  al  comma  6-quater  e'
ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e,  nelle
ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma  l'applicazione  delle
regole di  Eurostat  ai  fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
concessione sui saldi di finanza pubblica».))