Art. 53 
 
       Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali 
 a valere sulle ((risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi
infrastrutturali,   con   un   maggiore   livello   di   avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo  44,  ((comma  7-quater)),
del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per  le  politiche
di coesione, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sulla base dei dati  informativi  presenti  nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo  1,  comma  245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147  e  delle  informazioni  fornite
dalle Amministrazioni titolari dei ((Piani sviluppo e  coesione))  in
cui sono inseriti, provvede all'individuazione  degli  interventi  in
relazione ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  risultino
pubblicati ((i bandi o gli  avvisi))  per  l'affidamento  dei  lavori
ovvero   per   l'affidamento   congiunto   della   progettazione    e
dell'esecuzione dei  lavori  nonche',  in  caso  di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti  a
presentare  le  offerte  per  l'affidamento  dei  lavori  ovvero  per
l'affidamento congiunto della  progettazione  e  dell'esecuzione  dei
lavori. 
  2.   Con   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,  adottata  sulla
base dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del  comma  1,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento  di  detti
interventi a valere sulle risorse  disponibili  del  ((Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione)) del ciclo di  programmazione  2021-2027,  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio.