Art. 53
Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali
a valere sulle ((risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione))
1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi
infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44, ((comma 7-quater)),
del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche
di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite
dalle Amministrazioni titolari dei ((Piani sviluppo e coesione)) in
cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in
relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino
pubblicati ((i bandi o gli avvisi)) per l'affidamento dei lavori
ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a
presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei
lavori.
2. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla
base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti
interventi a valere sulle risorse disponibili del ((Fondo per lo
sviluppo e la coesione)) del ciclo di programmazione 2021-2027, di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio.