Art. 50 
 
Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione  e  per
                     l'integrazione con il PNRR 
 
  1. Al fine di  assicurare  un  piu'  efficace  perseguimento  delle
finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della  Costituzione,
di rafforzare l'attivita' di programmazione, di  coordinamento  e  di
supporto all'attuazione,  al  monitoraggio,  alla  valutazione  e  al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti
risorse nazionali ed europee, nonche' di favorire l'integrazione  tra
le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data  stabilita
con il  decreto  di  cui  al  comma  2,  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  e'  soppressa  e  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'
attribuito  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  succede   a   titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   con
conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono  il  personale  di
ruolo dirigenziale e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto
in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per  la  coesione
territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e  alla
definizione della disciplina  per  il  trasferimento  delle  medesime
risorse, individuando  altresi'  la  data  a  decorrere  dalla  quale
transitano i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni  gia'  di   titolarita'   dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale, nonche' le unita' di personale. Con il medesimo decreto
si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta  del  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese  e
del made in Italy, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  della
cultura, all'individuazione delle unita' di personale di livello  non
dirigenziale, trasferite  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi del  comma  2  da  assegnare  temporaneamente,  nel
numero   massimo   complessivo   di   trenta   unita',   presso    le
Amministrazioni  centrali  per  il  rafforzamento   delle   strutture
ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorita'
responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento  economico
del predetto personale resta a carico della Presidenza del  Consiglio
dei ministri. 
  4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si
applica  il  trattamento  economico,  compreso   quello   accessorio,
previsto presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  viene
corrisposto un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo   conseguiti   pari
all'eventuale  differenza  fra  le  voci  fisse  e  continuative  del
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove
superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi
i contratti individuali di lavoro stipulati  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma  2  e  per
gli  anni  2023,  2024  e  2025,  il  conferimento  degli   incarichi
dirigenziali  puo'  avvenire  in  deroga  alle  percentuali  di   cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto  legislativo  n.
165 del 2001. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio
decreto adottato entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni  di  bilancio,  in
termini  di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,   ivi   comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. 
  6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai  contratti  di
collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita'  dei
rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza,  se  confermati
entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui  al  comma
2. 
  7.  Gli  organi  dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  ad
esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di cessazione  delle  attivita'  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale indicata nel decreto di  cui  al  comma  2,  le
funzioni attribuite dalle vigenti  disposizioni  al  Direttore  della
medesima Agenzia sono svolte da  un  dirigente  di  livello  generale
dell'Agenzia individuato con decreto  del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR  e  le  funzioni
attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono  svolte  dal  Capo
del Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.  Gli  organi  di  amministrazione  in  carica
deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, il bilancio  di  chiusura  dell'Agenzia,  corredato
della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti,  che  e'
trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle  finanze,  per
l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I
compensi, le indennita' o gli altri  emolumenti  comunque  denominati
spettanti ai componenti del Collegio  dei  revisori  dei  conti  sono
corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma. 
  8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai  componenti  del
Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19  novembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono  mantenuti
fino alla data di cessazione  delle  attivita'  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2,  ovvero
fino alla loro naturale  scadenza,  se  anteriore.  Limitatamente  ai
componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
allo svolgimento delle attivita' di controllo di programmi e progetti
di investimento pubblici e di Autorita' di audit, gli incarichi  sono
mantenuti  fino  alla  data  di  conclusione   delle   procedure   di
conferimento dei nuovi incarichi in attuazione  delle  previsioni  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8,  quantificati  in  euro
24.302.914 per l'anno 2023 e in euro  28.702.914  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede con le risorse gia' destinate a copertura
delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli
del bilancio  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di  spesa  della
Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al  comma
5. 
  10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,  a
supporto dell'attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  tenuto  conto  delle
previsioni di cui ai commi da 1 a  8,  alla  riorganizzazione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di
valutazione  e  analisi  per  la  programmazione   (NUVAP)   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  300  del  29  dicembre  2014,   che   viene
ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al  quale
sono trasferite le funzioni e le attivita' attribuite  dalle  vigenti
disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014. 
  11. Il Nucleo per le politiche di  coesione  e'  costituito  da  un
numero massimo di quaranta componenti. I componenti del  Nucleo  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita' politica delegata per le politiche  di  coesione,  ove
nominata, e sono scelti, nel  rispetto  della  parita'  di  genere  e
secondo le modalita' di cui all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  fra  i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici
ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti
a Paesi dell'Unione europea, in possesso di  specifica  e  comprovata
specializzazione professionale nel settore  della  valutazione  delle
politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti
di  sviluppo  socio-economico  ovvero  nel  campo   delle   verifiche
sull'attuazione dei programmi e  dei  progetti  d'investimento  delle
pubbliche amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre
anni, rinnovabile una sola volta. I componenti  del  Nucleo,  qualora
dipendenti di  una  pubblica  amministrazione,  sono  collocati,  per
l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando  o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti.
Nell'ambito della dotazione complessiva  del  Nucleo  possono  essere
attribuiti incarichi  a  titolo  non  esclusivo  a  dipendenti  della
pubblica amministrazione in numero  non  superiore  a  dieci  per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabile  una   sola   volta   debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi  dei
componenti  del  Nucleo  non  si  applicano  le  previsioni  di   cui
all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo per le  politiche  di
coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo
compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di  euro  140.000,
esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti  di
cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo e'  fino  ad
euro 30.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con  il
decreto di nomina per ciascun componente e', altresi', determinato il
trattamento  economico  in  base   alla   fascia   professionale   di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'.
Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle
cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39. I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o  comando
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di  provenienza  e  agli
stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico
di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di
provenienza. 
  13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a  disciplinare,
in particolare: 
    a)  la  composizione  e  le  modalita'  di   individuazione   dei
componenti del NUPC; 
    b) le fasce  retributive,  in  un  massimo  di  quattro,  per  la
determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del NUPC; 
    c) le modalita' organizzative e di funzionamento del NUPC; 
    d)  le  attivita'  del  NUPC  di  supporto  alle  strutture   del
Dipartimento per le politiche di coesione, con  particolare  riguardo
ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e  dei
progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti,
elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di  programmazione
e riprogrammazione afferenti alla politica  di  coesione,  europea  e
nazionale, ricadenti nella responsabilita' del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione  tra  politica
di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica
e  l'accelerazione   dell'attuazione   dei   programmi   cofinanziati
nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e
coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione
del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,   anche   attraverso
l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti,  indicatori  e
basi informative; svolgimento di tutte le altre attivita'  attribuite
dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per  la
programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e  controllo  (NUVEC),
ad eccezione delle funzioni  di  Autorita'  di  audit  dei  programmi
2021-2027  cofinanziati  nell'ambito  della  politica   di   coesione
europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  Europea
(IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero  dalle
Autorita'  di  audit  individuate  dalle   amministrazioni   centrali
titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di  audit
sia in una  posizione  di  indipendenza  funzionale  e  organizzativa
rispetto all'Autorita' di gestione. 
  14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo  ai  componenti  del
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
19  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014,  diversi  da  quelli
individuati dal comma 5 del  medesimo  articolo  2,  cessano  con  la
conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  in
attuazione delle previsioni di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsto dal comma 10. 
  15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
«Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e  «NUVAP»  e
le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC». 
  16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a  valere
sulle disponibilita' finanziarie allocate nei pertinenti capitoli  di
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate
con le risorse finanziarie, gia' destinate al funzionamento del NUVEC
e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma  2,  fino  a  copertura  del  fabbisogno
finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  17. Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali  assegnatarie  del
suddetto personale possono  procedere,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione  organica,  alla  stabilizzazione
nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato  servizio
continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica  ricoperta,
previo colloquio selettivo e  all'esito  della  valutazione  positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale  di  cui
al  presente  articolo  sono  effettuate  a  valere  sulle   facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente. 
  17-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 17, le regioni,  le
province, le citta' metropolitane e gli enti locali, ivi comprese  le
unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con  rapporto  di
lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso  pubblico  bandito  ai
sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima  legge  n.  178  del
2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti
dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del  medesimo
personale che abbia prestato servizio per  almeno  ventiquattro  mesi
nella qualifica ricoperta, previo  colloquio  selettivo  e  all'esito
della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta.  Per  le
assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di  servizio
possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti
a tempo determinato presso  amministrazioni  diverse  da  quella  che
procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente
comma  sono  effettuate  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente  all'atto
della stabilizzazione. 
  18. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo  di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione  del  sistema
informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n.  178,  nonche'  di  implementazione,  estensione  e
sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di  controllo  delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  al
Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato  l'accesso  a
tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema  informatico  di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del quinto  comma  dell'articolo  119  della
          Costituzione cosi' recita: 
                «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione  e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni». 
              - Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre  2013,  n.  125  (Disposizioni   urgenti   per   il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche amministrazioni), cosi' recita: 
                «Art. 10. (Misure urgenti per il potenziamento  delle
          politiche di coesione). - 1. Nel quadro delle  attribuzioni
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro
          delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7,
          comma  26,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  al
          fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di  cui
          all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione   e
          rafforzare  l'azione  di   programmazione,   coordinamento,
          sorveglianza e sostegno  della  politica  di  coesione,  e'
          istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di
          seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato. Le funzioni relative alla  politica  di  coesione
          sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e l'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  ai  seguenti
          commi. 
                2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
          titolari di programmi,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia: 
                  a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione
          relativi all'impiego  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione europea, nonche' all'impiego del Fondo  per  lo
          sviluppo   e   la   coesione,   in   modo   da    garantire
          complementarieta' con le risorse europee  per  lo  sviluppo
          regionale; 
                  b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
          finanziati dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati
          dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nonche'  le
          attivita' di valutazione delle politiche di coesione; 
                  c) promuove  le  politiche  e  gli  interventi  per
          assicurare  l'addizionalita',  rispetto  agli  stanziamenti
          ordinari  del   bilancio   dello   Stato,   delle   risorse
          provenienti dai fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione
          europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,  nonche'
          dei relativi programmi di investimento; 
                  d)  promuove   l'attuazione   e   il   monitoraggio
          dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.
          243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2017, n. 18; 
                  e)  cura  la  valutazione   dei   risultati   delle
          politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento
          delle   politiche,   raccogliendo   ed    elaborando,    in
          collaborazione con le amministrazioni statali  e  regionali
          competenti,  informazioni  e   dati   sull'attuazione   dei
          programmi  operativi  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione europea, nonche' sull'attuazione del Fondo  per
          lo sviluppo e la coesione; 
                  f) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
          di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, e alle misure  previste  dagli  articoli  9  e
          9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  e
          adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure
          di  accelerazione  degli  interventi  necessarie  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del
          2011; 
                  g) supporta il Presidente o  il  Ministro  delegato
          nei  rapporti  con  le  istituzioni   dell'Unione   europea
          relativi  alla  fase  di  definizione  delle  politiche  di
          sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione; 
                  h)  raccoglie  ed  elabora  informazioni,  dati   e
          analisi in materia di sviluppo regionale; 
                  i) cura l'istruttoria  relativa  all'esercizio  dei
          poteri  di  cui  all'articolo  6,  comma  6,  del   decreto
          legislativo  n.  88  del  2011,  al  fine   di   assicurare
          l'efficace  utilizzo  delle  risorse  per  la  politica  di
          coesione,  e   si   avvale   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  -
          Invitalia  Spa  per  dare  esecuzione  alle  determinazioni
          assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione
          della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle
          misure di accelerazione degli interventi strategici di  cui
          all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27. 
                3. L'Agenzia, tenuto  conto  delle  direttive,  delle
          priorita'   e   degli   obiettivi,   anche   in   tema   di
          organizzazione interna e gestionale,  cosi'  come  definiti
          dalla autorita'  politica  delegata  per  le  politiche  di
          coesione e ferme restando le  competenze  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 2: 
                  a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio  e  il
          controllo di tutti i programmi operativi  e  di  tutti  gli
          interventi della politica  di  coesione,  anche  attraverso
          specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo
          con  le  amministrazioni  competenti,  ferme  restando   le
          funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
                  b)  assicura  il  supporto  alle  attivita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2; 
                  c) vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
          singole amministrazioni  pubbliche,  sulla  attuazione  dei
          programmi europei o nazionali  e  sulla  realizzazione  dei
          progetti che utilizzino risorse della politica di coesione; 
                  d)     fornisce     assistenza     tecnica     alle
          amministrazioni, centrali  e  territoriali,  definisce  gli
          standard e le istruzioni operative e  svolge  attivita'  di
          formazione  del   personale   delle   amministrazioni   che
          gestiscono programmi europei o nazionali; 
                  e) sostiene  la  realizzazione  dei  programmi  con
          azioni di accompagnamento  alle  amministrazioni  titolari,
          promuovendo  il  ricorso  ai  contratti  istituzionali   di
          sviluppo  e  l'attivazione   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  -
          Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza; 
                  f) propone le necessarie  misure  di  accelerazione
          degli interventi ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione
          alle determinazioni adottate in base agli articoli 3  e  6,
          comma 6, del medesimo decreto; 
                  g) promuove, nel rispetto  delle  competenze  delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
                  h) puo' assumere le funzioni dirette  di  autorita'
          di gestione di programmi finanziati con  le  risorse  della
          politica di coesione  e  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti, nonche' avvalendosi a  tal  fine,  nelle  ipotesi
          previste  dalla  lettera  e),  dell'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  -
          Invitalia Spa. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro il 1° marzo 2014, e'  approvato  lo  statuto
          dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
          dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
          di nomina degli organi di  direzione  e  del  collegio  dei
          revisori, stabilisce i principi e le modalita' di  adozione
          dei  regolamenti  e   degli   altri   atti   generali   che
          disciplinano   l'organizzazione    e    il    funzionamento
          dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una  dotazione  organica
          di  200  unita'  di   personale   e   gode   di   autonomia
          organizzativa,  contabile  e  di  bilancio.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
          il collegio dei revisori dei conti.  La  partecipazione  al
          Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta  alcuna  forma
          di   compenso.   All'interno   del    Comitato    direttivo
          dell'Agenzia  e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza
          delle   amministrazioni    territoriali    attraverso    la
          designazione  di  quattro   componenti   da   parte   della
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  di  cui  due   in
          rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza  delle
          autonomie locali. L'Agenzia assicura lo  svolgimento  delle
          attivita' strumentali e di  controllo  interno  nell'ambito
          delle risorse disponibili o per il tramite della  struttura
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  senza  oneri
          aggiuntivi. Il  rapporto  di  lavoro  presso  l'Agenzia  e'
          regolato dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  per
          il  comparto  Ministeri.  Con   contestuale   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delegato, e' nominato il direttore generale scelto
          tra personalita' di  comprovata  esperienza  nella  materia
          delle politiche di coesione, con trattamento economico  non
          superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento
          del segretariato generale della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
          disposizioni  del  presente  articolo,  si   applicano   le
          previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   dello
          sviluppo economico, per la pubblica  amministrazione,  sono
          trasferite alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni  rispettivamente
          attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
          lavoro a tempo determinato  per  la  loro  residua  durata,
          nonche'  le   risorse   finanziarie   e   strumentali   del
          Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica  del
          Ministero   dello   sviluppo    economico    (di    seguito
          Dipartimento),  ad  eccezione  di  quelle  afferenti   alla
          Direzione generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
          imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di  opzione,  da
          esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          conseguentemente  ridotte  le   dotazioni   organiche,   le
          relative strutture e le risorse finanziarie  e  strumentali
          del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al  personale
          dell'Agenzia  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico
          complessivo gia' in  godimento  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, senza che  da  cio'  derivino,
          sotto qualsiasi forma,  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato.  Il   personale   trasferito   eccedente   il
          contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
          nei  ruoli  dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito   in
          relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque  titolo.
          Al fine di consentire  il  piu'  efficace  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 2, anche in relazione  ai  rapporti
          con le istituzioni nazionali ed europee,  con  il  medesimo
          decreto  sono  stabilite   le   procedure   selettive   per
          l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
          oggetto di trasferimento ai sensi del  presente  comma,  e,
          comunque, per un onere  non  superiore  ad  euro  1.100.000
          annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
          organica  della  Presidenza.  Le  50  unita'  di  personale
          assegnate alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sono
          organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
          dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303. Nelle  more  della  definizione  dell'assetto
          organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  del
          Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale  scadenza  e
          comunque fino all'effettiva  operativita'  dell'Agenzia  e,
          relativamente ai contratti  di  cui  ai  commi  5-bis  e  6
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001  n.
          165,  anche  in  deroga  ai  contingenti   indicati   dalla
          normativa vigente, previa indisponibilita'  della  medesima
          quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica  dei
          dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
                6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad  euro
          1.450.000 annui a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
          anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 1.450.000 euro per  l'anno  2014  l'accantonamento
          relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  quanto  a
          950.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno    2015,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. Il Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                9. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  si  provvede
          alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, di  cui  all'articolo
          3, comma 5, del decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.
          430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
          alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  all'Agenzia
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
          alla naturale scadenza degli stessi incarichi. 
                10. Fino alla  effettiva  operativita'  dell'Agenzia,
          come definita dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
          sviluppo e la coesione economica  assicura  la  continuita'
          della gestione amministrativa,  nonche'  la  tempestiva  ed
          efficace attuazione degli adempimenti  connessi  alla  fine
          del ciclo di programmazione  2007-2013  e  all'avvio  della
          programmazione 2014-2020. 
                10-bis. Le assunzioni a tempo determinato  effettuate
          dalle regioni sono escluse dall'applicazione  dell'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni,  ove  siano  finanziate
          con fondi strutturali europei e siano volte  all'attuazione
          di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. 
                11. - 14. 
                14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,
          puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di  gestione
          e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
          interventi  speciali,  a  carattere  sperimentale,  nonche'
          nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3. 
                14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione  territoriale  ed  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra  l'Agenzia
          per la coesione  territoriale  e  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee  forme  di
          collaborazione per l'esercizio delle rispettive  competenze
          e prerogative di legge.» 
              - Si riporta il comma 3  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). 
                «Art. 7. (Autonomia organizzativa). - Omissis. 
                3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 2,  5-bis
          e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19. (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          (Omissis) 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                (Omissis) 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                (Omissis) 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il comma 2  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). 
                «2. La Presidenza si avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente». 
              - Il testo del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo) cosi' recita: 
                «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis. 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta». 
              - Il testo del comma 4 dell'articolo 31 della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)
          cosi' recita: 
                «Art. 31. (Consiglieri ed esperti). - Omissis 
                4. I decreti di conferimento di incarico  ad  esperti
          nonche' quelli relativi  a  dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche  diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri o di enti pubblici, con qualifica  dirigenziale  o
          equiparata, in posizione di fuori ruolo o di  comando,  ove
          non siano confermati entro  tre  mesi  dal  giuramento  del
          Governo, cessano di avere effetto.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.» 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,  recante
          disposizioni   in    materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Omissis. 
                179. A decorrere dal 1°  gennaio  2021,  al  fine  di
          garantire la definizione e  l'attuazione  degli  interventi
          previsti dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e
          nazionale  per  i  cicli  di  programmazione  2014-2020   e
          2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
          disciplina   vigente   e   con   oneri   a   carico   delle
          disponibilita' del  Programma  operativo  complementare  al
          Programma  operativo  nazionale  Governance   e   capacita'
          istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
          n. 46/2016 del 10 agosto 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul  piano
          finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del  28
          luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
          2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242,  commi
          2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
          nell'ambito  di  tali  interventi,   rivestono   ruoli   di
          coordinamento nazionale e le  autorita'  di  gestione,  gli
          organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle  regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna e  Sicilia  possono  assumere,  con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  di  durata  corrispondente  ai
          programmi operativi complementari e comunque non  superiore
          a trentasei mesi, personale non  dirigenziale  in  possesso
          delle correlate professionalita' o di  adeguato  titolo  di
          studio coerente con i profili da  selezionare,  nel  limite
          massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa  massima  di  126
          milioni  di  euro  annui  per  il  triennio  2021-2023.  Al
          personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia  per
          la  coesione  territoriale  e  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili  di  cui  al  presente  comma,  una  formazione
          specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
          da svolgere.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art. 15 (Accordi fra pubbliche  amministrazioni).  -
          1. Anche al di fuori delle ipotesi  previste  dall'articolo
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
                2.  Per  detti  accordi  si  osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
                2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.» 
              - Si riporta il comma 1043 dell'articolo 1 della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
                «Omissis. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico.»