Art. 50 Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR 1. Al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonche' di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto del presente decreto. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita' dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le unita' di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unita' di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unita', presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorita' responsabile del PSC. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. 6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2. 7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che e' trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma. 8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. 9. Agli oneri derivanti dai commi 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse gia' destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio del Ministri con il decreto di cui al comma 5. 10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014. 11. Il Nucleo per le politiche di coesione e' costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi dei componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo e' fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente e', altresi', determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza. 13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare: a) la composizione e le modalita' di individuazione dei componenti del Nucleo; b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo; c) le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo; d) le attivita' del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilita' del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell' attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attivita' attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorita' di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione. 14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10. 15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC». 16. I compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilita' finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, gia' destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 17. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. 18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.