Art. 50 
 
Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione  e  per
                     l'integrazione con il PNRR 
 
  1. Al fine di  assicurare  un  piu'  efficace  perseguimento  delle
finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della  Costituzione,
di rafforzare l'attivita' di programmazione, di  coordinamento  e  di
supporto all'attuazione,  al  monitoraggio,  alla  valutazione  e  al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti
risorse nazionali e comunitarie, nonche' di  favorire  l'integrazione
tra le politiche di coesione  e  il  PNRR,  a  decorrere  dalla  data
stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione
territoriale di cui all'articolo 10 del decreto  -  legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative  funzioni  e'
attribuito  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  succede   a   titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   con
conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono  il  personale  di
ruolo dirigenziale e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto
in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per  la  coesione
territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto  del
presente decreto. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e  alla
definizione della disciplina  per  il  trasferimento  delle  medesime
risorse, individuando  altresi'  la  data  a  decorrere  dalla  quale
transitano i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni  gia'  di   titolarita'   dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale, nonche' le unita' di personale. Con il medesimo decreto
si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di  cui
al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli  affari  europei,
il Sud, le politiche di  coesione  e  il  PNRR,  sentiti  i  Ministri
dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del  made
in Italy, delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  della  cultura,
all'individuazione  delle  unita'  di  personale   di   livello   non
dirigenziale, trasferite  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi del  comma  2  da  assegnare  temporaneamente,  nel
numero   massimo   complessivo   di   trenta   unita',   presso    le
Amministrazioni  centrali  per  il  rafforzamento   delle   strutture
ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorita'
responsabile del PSC. Il trattamento economico del predetto personale
resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si
applica  il  trattamento  economico,  compreso   quello   accessorio,
previsto presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  viene
corrisposto un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo   conseguiti   pari
all'eventuale  differenza  fra  le  voci  fisse  e  continuative  del
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove
superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi
i contratti individuali di lavoro stipulati  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Successivamente
all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023,  2024
e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' avvenire in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6,  del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio
decreto adottato entro sessanta giorni dall'adozione del decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  2,  ad
effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e di  cassa  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. 
  6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti  di
collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita'  dei
rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza,  se  confermati
entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui  al  comma
2. 
  7.  Gli  organi  dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  ad
esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di cessazione  delle  attivita'  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale indicata nel decreto di  cui  al  comma  2,  le
funzioni attribuite dalle vigenti  disposizioni  al  Direttore  della
medesima Agenzia sono svolte da  un  dirigente  di  livello  generale
dell'Agenzia individuato con decreto  del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR  e  le  funzioni
attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono  svolte  dal  Capo
del Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.  Gli  organi  di  amministrazione  in  carica
deliberano, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il bilancio  di  chiusura  dell'Agenzia,
corredato della relazione  redatta  dal  Collegio  dei  revisori  dei
conti, che e' trasmesso al Ministro per gli affari europei,  il  Sud,
le politiche di coesione e il PNRR  e  al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, per l'approvazione e  la  destinazione  dell'eventuale
avanzo  di  gestione.  I  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori
dei  conti  sono  corrisposti  fino  agli  adempimenti  previsti  dal
presente comma. 
  8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai  componenti  del
Nucleo di verifica e controllo di  cui  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  novembre  2014,
sono  mantenuti  fino  alla  data  di  cessazione   delle   attivita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui
al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi  1  a  8,  quantificati  in  euro
24.302.914 per l'anno 2023 e in euro  28.702.914  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede con le risorse gia' destinate a copertura
delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli
del bilancio  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di  spesa  della
Presidenza del Consiglio del Ministri con il decreto di cui al  comma
5. 
  10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,  a
supporto dell'attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  tenuto  conto  delle
previsioni di cui ai commi da 1 a  8,  alla  riorganizzazione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di
valutazione  e  analisi  per  la  programmazione   (NUVAP)   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  300  del  29  dicembre  2014,   che   viene
ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al  quale
sono trasferite le funzioni e le attivita' attribuite  dalle  vigenti
disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014. 
  11. Il Nucleo per le politiche di  coesione  e'  costituito  da  un
numero massimo di quaranta componenti. I componenti del  Nucleo  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita' politica delegata per le politiche  di  coesione,  ove
nominata, e sono scelti, nel  rispetto  della  parita'  di  genere  e
secondo le modalita' di cui all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  fra  i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici
ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti
a Paesi dell'Unione europea, in possesso di  specifica  e  comprovata
specializzazione professionale nel settore  della  valutazione  delle
politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti
di  sviluppo  socio-economico  ovvero  nel  campo   delle   verifiche
sull'attuazione dei programmi e  dei  progetti  d'investimento  delle
pubbliche amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre
anni, rinnovabile una sola volta. I componenti  del  Nucleo,  qualora
dipendenti di  una  pubblica  amministrazione,  sono  collocati,  per
l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando  o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti.
Nell'ambito della dotazione complessiva  del  Nucleo  possono  essere
attribuiti incarichi  a  titolo  non  esclusivo  a  dipendenti  della
pubblica amministrazione in numero  non  superiore  a  dieci  per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabile  una   sola   volta   debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi  dei
componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui  all'articolo
31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  ai  componenti  del  Nucleo   compete   un
trattamento economico omnicomprensivo annuo  lordo  compreso  tra  un
minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro  centoquarantamila,
esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti  di
cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo e'  fino  ad
euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con
il decreto di nomina per ciascun componente e', altresi', determinato
il  trattamento  economico  in  base  alla  fascia  professionale  di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'.
Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle
cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39. I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o  comando
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di  provenienza  e  agli
stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico
di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di
provenienza. 
  13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a  disciplinare,
in particolare: 
    a)  la  composizione  e  le  modalita'  di   individuazione   dei
componenti del Nucleo; 
    b) le fasce  retributive,  in  un  massimo  di  quattro,  per  la
determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo; 
    c) le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo; 
    d) le  attivita'  del  Nucleo  di  supporto  alle  strutture  del
Dipartimento per le politiche di coesione, con  particolare  riguardo
ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e  dei
progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti,
elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione,
riprogrammazione afferenti  alla  politica  di  coesione,  europea  e
nazionale, ricadenti nella responsabilita' del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione  tra  politica
di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica
e l'accelerazione  e  dell'  attuazione  dei  programmi  cofinanziati
nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e
coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione
del Fondo Sviluppo e  Coesione,  anche  attraverso  l'elaborazione  e
diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi  informative;
svolgimento di tutte le  altre  attivita'  attribuite  dalle  vigenti
disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo»  (NUVEC),  ad  eccezione
delle  funzioni  di  Autorita'  di  audit  dei  programmi   2021-2027
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono
svolte dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Ispettorato
Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea  (IGRUE),  ai
sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorita' di
audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di  ciascun
programma, a condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione
di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita'  di
gestione. 
  14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo  ai  componenti  del
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
19  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014,  diversi  da  quelli
individuati dal comma 5 del  medesimo  articolo  2,  cessano  con  la
conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  in
attuazione delle previsioni di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsto dal comma 10. 
  15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
«Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e  «NUVAP»  e
le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC». 
  16. I compensi per i  componenti  del  Nucleo  sono  corrisposti  a
valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  allocate  nei  pertinenti
capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  che
sono  integrate  con  le  risorse  finanziarie,  gia'  destinate   al
funzionamento del NUVEC e trasferite con  il  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, fino a copertura del
fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  17. Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali  assegnatarie  del
suddetto personale possono  procedere,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione  organica,  alla  stabilizzazione
nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato  servizio
continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica  ricoperta,
previo colloquio selettivo e  all'esito  della  valutazione  positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale  di  cui
al  presente  articolo  sono  effettuate  a  valere  sulle   facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente. 
  18. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo  di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione  del  sistema
informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n.  178,  nonche'  di  implementazione,  estensione  e
sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di  controllo  delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  al
Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato  l'accesso  a
tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema  informatico  di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.