Art. 51
Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 56 e' inserito il seguente:
«56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71,
paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 e in attuazione
dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica
italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di
Autorita' di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da
altri fondi europei, a titolarita' delle Amministrazioni Centrali
dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE ovvero
dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni centrali
titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di audit
sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa
rispetto all'Autorita' di gestione.».