Art. 51 
 
 Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 56 e' inserito il seguente: 
    «56-bis.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  71,
paragrafi 2 e 4, del  Regolamento  (UE)  2021/1060  e  in  attuazione
dell'Accordo di partenariato tra l'Unione  europea  e  la  Repubblica
italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le  funzioni  di
Autorita' di audit dei Programmi  nazionali  cofinanziati  dai  fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027  o  da
altri fondi europei, a  titolarita'  delle  Amministrazioni  Centrali
dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  IGRUE  ovvero
dalle Autorita' di audit individuate dalle  amministrazioni  centrali
titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di  audit
sia in una  posizione  di  indipendenza  funzionale  e  organizzativa
rispetto all'Autorita' di gestione.».