Art. 51 Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 e' inserito il seguente: «56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorita' di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarita' delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE ovvero dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione.».