Art. 52 
 
   Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  di
risanamento ambientale del sito di interesse  nazionale  «Caffaro  di
Torviscosa»,  di  cui  all'accordo  di  programma  sottoscritto   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dalla Regione Friuli Venezia  Giulia  in  data  28  ottobre  2020  ed
approvato con decreto n. 160  dell'11  novembre  2020  del  direttore
generale  della  direzione  risanamento  ambientale   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'
autorizzata la spesa complessiva di  euro  35.000.000,  di  cui  euro
5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000  nel  2024,  euro  10.261.000  nel
2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027. 
  2. Al fine di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento  alla  vigente  normativa  della  discarica  abusiva   di
Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale,  e'  autorizzata
la  spesa,  in  favore  del  Commissario  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  febbraio  2022,  di  euro
5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di  euro
100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno  2026  e  di
euro 25.000.000 nell'anno 2027. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno  2024,  in
euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026  e
in   euro   28.837.000   nell'anno   2027,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o
stralci  funzionali,  con  atto  del  Commissario  straordinario  del
Governo, entro dieci giorni dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,
le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla
legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri
costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.». 
  5. La  societa'  Arexpo  S.p.A.,  previo  adeguamento  del  proprio
statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e con le relative societa' in house,  societa'  controllate  e
societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  che  siano  amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  accordi  ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto legislativo n.  50  del
2016, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono  titolari
di diritti  di  proprieta'  o  altri  diritti  reali  sul  territorio
nazionale, nonche' in relazione  alle  aree  e  agli  immobili  dalle
stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti
dalle societa' di cui al presente  comma,  per  la  realizzazione  di
interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del  consumo  del
suolo, recupero sociale  e  urbano  dell'insediamento,  favorendo  al
contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali,  culturali  o
di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi,
la societa'  Arexpo  S.p.A.  puo'  svolgere  a  favore  dei  soggetti
indicati  al  primo  periodo,  attivita'  di  centralizzazione  delle
committenze  e  attivita'  di  committenza   ausiliarie   sull'intero
territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  dal
presente comma con l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.