Art. 53 
 
Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle
                             risorse FSC 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi
infrastrutturali,   con   un   maggiore   livello   di   avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma  7  quater,  del
decreto legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per  le  politiche
di coesione, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sulla base dei dati  informativi  presenti  nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo  1,  comma  245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147  e  delle  informazioni  fornite
dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo  e  coesione  in
cui sono inseriti, provvede all'individuazione  degli  interventi  in
relazione ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  risultino
pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori  ovvero  per
l'affidamento congiunto della  progettazione  e  dell'esecuzione  dei
lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o
di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per
l'affidamento dei lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 
  2.   Con   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,  adottata  sulla
base dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del  comma  1,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento  di  detti
interventi a valere sulle risorse disponibili del  Fondo  sviluppo  e
coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti  delle
disponibilita' annuali di bilancio.