Art. 62 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della  delega
fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per  l'anno  2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026,  428,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028,  438  milioni  di
euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per  l'anno  2030,  463,5
milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di
euro per l'anno  2025  e  4,2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026 e dal comma 1 del  presente  articolo,  pari  a  373,9
milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029,  450,1  milioni
di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7
milioni di euro per l'anno 2032 e  492,2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede  mediante  utilizzo   delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.