Art. 62 Disposizioni finanziarie 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.