Art. 69.
I mezzi finanziari e le spese
1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti da:
le quote del tesseramento;
il finanziamento pubblico e le risorse previste dalle
disposizioni di legge;
gli introiti delle feste, delle sottoscrizioni, delle donazioni
e di ogni altra forma di autofinanziamento consentita dalla legge;
le erogazioni liberali, ivi comprese quelle previste dall'art.
11 del decreto-legge n. 149 del 2013 convertito in legge n. 13 del
2014 e s.m.i.
2. Ogni organizzazione di partito puo' promuovere sottoscrizioni
informandone le/i tesoriere/i e gli organismi esecutivi del livello
immediatamente superiore.
3. L'importo minimo della tessera e' stabilito dalla direzione
nazionale.
4. Tutte le strutture organizzative, territoriali (circoli,
federazioni, regionali) e nazionale, hanno autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile. Ciascuna struttura organizzativa risponde,
inoltre, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in
essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre
articolazioni. In caso di assenza di acquisizioni autonome di risorse
da parte delle articolazioni territoriali, il partito provvede a
garantire le risorse necessarie al funzionamento di dette
articolazioni, proporzionalmente alla loro consistenza.
5. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.
6. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a
sostegno del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. In
ogni caso il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli
d'apparato centrale.