Art. 70.
I bilanci preventivi e i rendiconti
1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed
approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto.
2. Il bilancio preventivo e' predisposto e approvato entro il 31
gennaio di ogni anno. Il rendiconto si chiude alla data del 31
dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di
rendiconto approvato dalla direzione nazionale e deve essere
sottoposto all'approvazione nei tempi e nelle modalita' previsti
dalla legge n. 2/1997 e successive modificazioni. Al rendiconto e'
allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.
3. I bilanci preventivi e i rendiconti sono predisposti dalla/dal
tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e
sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.
4. Copia dei bilanci preventivi e dei rendiconti approvati deve
essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. I
rendiconti dei comitati regionali devono essere allegati al
rendiconto del partito.
5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci preventivi e dei
rendiconti alla tesoreria nazionale da parte delle strutture
territoriali e' condizione necessaria all'erogazione, da parte della
Direzione nazionale del partito, delle eventuali sovvenzioni di
solidarieta' di cui all'art. 69, comma 4.
6. Il rendiconto nazionale e' esaminato ed approvato dal Comitato
politico nazionale. Il bilancio preventivo nazionale e' esaminato ed
approvato dalla Direzione nazionale.
7. I bilanci preventivi e i rendiconti regionali sono esaminati e
approvati dai Comitati Politici Regionali, riuniti con le/i
segretarie/i provinciali e le/i tesoriere/i provinciali
quest'ultime/i con diritto di parola senza diritto di voto qualora
non siano componenti del Comitato politico regionale stesso.
8. I bilanci preventivi e i rendiconti delle federazioni sono
esaminati ed approvati dai Comitati politici federali, riuniti con
le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo
quest'ultimi con diritto di parola senza diritto di voto qualora non
siano componenti del Comitato politico federale stesso.
9. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere portati a
conoscenza delle/degli iscritte/i.
10. Il rendiconto nazionale e' pubblicato integralmente, ai sensi
di legge, sul sito web del partito.
11. In ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n.
460/1997, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita
del partito, salvo che non sia imposto per legge.
12. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso
di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica
avente le medesime finalita' politiche e ideali. In tal caso si
dovra' sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge n. 662/1996.