Art. 71.
La contribuzione delle/degli elette/i
1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei
deputate/i, delle/dei senatrici/tori e delle/dei parlamentari
europee/i, vengono versati all'amministrazione nazionale del partito
sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale e
conforme ai principi e criteri del regolamento di cui all'art. 75.
2. I contributi delle/dei consigliere/i provinciali, comunali,
circoscrizionali o delle/dei rappresentanti designate/i dal partito a
tutti i livelli, vengono versati alle articolazioni territoriali di
competenza che ne fissano l'entita' e la ripartizione in sintonia con
i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale di cui al
primo comma del presente articolo.
3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del
collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive
candidature delle/degli interessate/i, fatta salva l'irrogazione per
le/gli iscritte/i di eventuali sanzioni disciplinari da parte dei
collegi di garanzia competenti.
4. I regolamenti nazionale, di cui al primo comma del presente
articolo, e locali, di cui al secondo comma del presente articolo, si
atterranno al principio di fissare il trattamento economico delle/dei
rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri
collegati al mandato, nonche' dei diritti acquisiti in materia
retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di
livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro
dipendente.
5. I regolamenti di cui al comma precedente fissano l'ammontare
massimo delle retribuzioni.