(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
   Per permettere  ai  revisori  nazionali  di  assolvere  ai  propri
compiti  di  verifica  per  conto  delle  rispettive  amministrazioni
nazionali e di relazionare i rispettivi parlamenti in conformita' con
le proprie norme, essi possono  ottenere  tutte  le  informazioni  ed
esaminare tutta la documentazione in possesso dell'AE, che riguarda i
programmi a cui i loro  Stati  Membri  partecipano,  e  attinente  al
funzionamento dell'Ufficio Centrale.