Articolo 44 Per permettere ai revisori nazionali di assolvere ai propri compiti di verifica per conto delle rispettive amministrazioni nazionali e di relazionare i rispettivi parlamenti in conformita' con le proprie norme, essi possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutta la documentazione in possesso dell'AE, che riguarda i programmi a cui i loro Stati Membri partecipano, e attinente al funzionamento dell'Ufficio Centrale.