(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
   I revisoni nazionali, salvo circostanze eccezionali, si consultano
tra loro e con il Direttore dell'OCCAR prima di  esercitare  il  loro
diritto di accesso all'AE. al fine di  evitare  inutili  interruzioni
delle attivita' dell'OCCAR e di tutelare le informazioni  riguardanti
gli altri Stati Membri.