(Accordo - art. 72)
                             ARTICOLO 72 
 
   Per conseguire gli obiettivi del  presente  accordo,  si  mette  a
disposizione dell'Egitto un  pacchetto  di  cooperazione  finanziaria
secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. 
   La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti: 
 
-   promozione   delle   riforme    finalizzate    all'ammodernamento
dell'economia; 
- potenziamento delle infrastrutture economiche; 
- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici
di posti di lavoro; 
- adeguamento  alle  ripercussioni   sull'economia   egiziana   della
  progressiva  introduzione  di  una  zona  di  libero  scambio,   in
  particolare  tramite  il  potenziamento   e   la   ristrutturazione
  dell'industria e il miglioramento della capacita'  di  esportazione
  dell'Egitto; 
- misure di  accompagnamento  delle  politiche  attuate  nel  settore
sociale; 
- il miglioramento delle capacita' e delle  competenze  egiziane  per
quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; 
- se  del  caso,  misure  supplementari  per  attuare   gli   accordi
  bilaterali  volti  a  prevenire  e  a   combattere   l'immigrazione
  clandestina; 
- misure di  accompagnamento  per  l'adozione  e  l'attuazione  della
legislazione sulla concorrenza.