Art. 132. Nessuno puo', senza regolare permesso ai sensi del seguente articolo 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonche' negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima. In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.