(Regolamento-art. 132)
 
                              Art. 132. 
 
  Nessuno  puo',  senza  regolare  permesso  ai  sensi  del  seguente
articolo 136, fare opera nello spazio compreso fra  le  sponde  fisse
dei  corsi  d'acqua   naturali   od   artificiali   pertinenti   alla
bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della  legge  20  marzo
1865  sui  lavori  pubblici,  ancorche'  in  alcuni  tempi  dell'anno
rimangano asciutti; nonche' negli argini, strade e  dipendenze  della
bonificazione medesima. 
 
  In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali  deve
estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio  del
Genio civile e gli interessati.