(Regolamento-art. 133)
 
                              Art. 133. 
 
  Sono lavori, atti o fatti vietati  in  modo  assoluto  rispetto  ai
sopraindicati corsi d'acqua, strade,  argini  ed  altre  opere  d'una
bonificazione: 
 
    a)  le  piantagioni  di  alberi  e  siepi,  le  fabbriche,  e  lo
smovimento del terreno dal piede interno ed esterno  degli  argini  e
loro accessori o dal ciglio delle sponde dei  canali  non  muniti  di
argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore  di  metri  2
per le piantagioni, di metri 1 a 2 per  le  siepi  e  smovimento  del
terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del
corso d'acqua; 
 
    b) l'apertura di canali, fossi  e  qualunque  scavo  nei  terreni
laterali a distanza minore della loro  profondita'  dal  piede  degli
argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde  e  scarpate  sopra
dette. Una tale distanza non puo' essere mai minore di metri 2, anche
quando la escavazione del terreno sia meno profonda. 
 
  Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova
opera di una bonificazione risultassero a distanza minore  di  quelle
indicate nelle lettere a) e) b sono tollerate, qualora non rechino un
riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturita' o  deperimento,  non
possono essere surrogate fuorche' alle distanze sopra stabilite; 
 
    c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore
di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde  o  delle  scarpate
suddette; 
 
    d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa
dar  luogo  a  ristagni  d'acqua  od   impaludamenti   dei   terreni,
modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere  della  bonifica,
od  in  qualunque  modo   alterando   il   regime   idraulico   della
bonificazione stessa: 
 
    e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato,  la
forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza  all'uso  a  cui
sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti,  od
anche indirettamente degradare o danneggiare i  corsi  di  acqua,  le
strade,  le  piantagioni   e   qualsiasi   altra   dipendenza   d'una
bonificazione; 
 
    f) qualunque ingombro totale o parziale dei  canali  di  bonifica
col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o  materie
luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar  luogo  ad
infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua; 
 
    g) qualunque deposito di terre o di altre materie a  distanza  di
metri  10  dai  suddetti  corsi  d'acqua,  che  per  una  circostanza
qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli; 
 
    h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul  piano
viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze; 
 
    i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi,  a
distanza tale da arrecare danno alle opere,  alle  piantagioni,  alle
staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse; 
 
    k) qualunque atto o fatto diretto  al  dissodamento  dei  terreni
imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede  delle  scarpate
interne dei corsi d'acqua montani, che sara'  determinata  volta  per
volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio  civile  e
l'ufficio forestale.