(Regolamento-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
  Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere  di  bonificazione  a
chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza,  a  norma  dei
seguenti articoli 136 e 137: 
 
    a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con
le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso  delle  acque
nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo
1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; 
 
    b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei  detti  corsi
d'acqua, negli argini di recinto delle  colmate  o  di  difesa  delle
opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte; 
 
    c) lo sradicamento e  l'abbruciamento  dei  ceppi  degli  alberi,
delle palificate e di ogni altra opera in legno secco  o  verde,  che
sostengono le ripe dei corsi d'acqua; 
 
    d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle  sponde
dei corsi d'acqua, e  ad  ogni  altra  sorta  di  manufatti  ad  essi
attinenti; 
 
    e)  la  pesca  con  qualsivoglia  mezzo  nei  corsi  d'acqua;  la
navigazione  nei  medesimi  con  barche,  sandali  o  altrimenti;  il
passaggio o l'attraversamento a piedi,  a  cavallo  o  con  qualunque
mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il  transito
di animali e bestiami di ogni sorta. 
 
  E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in  quelle
sole localita', ove attualmente  si  esercita  liberamente  con  tali
mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti; 
 
    f) il pascolo e la permanenza  dei  bestiami  sui  ripari,  sugli
argini e sulle  loro  dipendenze,  nonche'  sulle  sponde,  scarpe  e
banchine dei corsi  d'acqua  e  loro  accessori  e  delle  strade;  e
l'abbeveramento di animali  e  bestiame  d'ogni  specie,  salvo  dove
esistono abbeveratoi appositamente costruiti; 
 
    g) qualunque apertura, rottura, taglio od  opera  d'arte,  ed  in
generale qualunque innovazione  nelle  sponde  ed  argini  dei  corsi
d'acqua, diretta a derivare o deviare  le  acque  a  pro'  dei  fondi
adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua  di  rifiuto  di
case,  opifici  industriali  e  simili,   senza   pregiudizio   delle
disposizioni contenute nell'art. 133 lett. f); 
 
    h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche  di  derivazione
gia' esistenti, per concessione o per  qualunque  altro  titolo,  nei
corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare  le
dette parate e gli sfioratoi, a restringere la sezione dei canali  di
scarico,  ad  alzare  i  portelloni  o  le  soglie  delle  bocche  di
derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il
pelo delle acque o di frappore nuovi ostacoli al loro corso; 
 
    i) la macerazione della  canapa,  del  lino  e  simili  in  acque
stagnanti o correnti, pubbliche o  private,  comprese  nel  perimetro
della bonificazione, eccetto nei luoghi ove  ora  e'  circoscritta  e
permessa; 
 
    k) l'apertura di nuove gare per la macerazione della canapa,  del
lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti; 
 
    l) lo stabilimento di nuove risaie; 
 
    m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo  degli
argini  per  lo  stabilimento  di   comunicazione   ai   beni,   agli
abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una  bonifica;
e la costruzione dei ponti, ponticelli,  passerelle  ed  altro  sugli
stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi; 
 
    n) l'estrazione di erbe, di ciottoli,  ghiaia,  sabbia  ed  altre
materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque  concessione  di
dette estrazioni puo' essere limitata o revocata ogni qualvolta venga
riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici
o privati; 
 
    o) l'impianto di  ponticelli  ed  anche  di  passaggi  provvisori
attraverso i canali e le strade di bonifica.