(Regolamento-art. 135)
 
                              Art. 135. 
 
  Occorre  una  formale  concessione  per  i  lavori,  atti  o  fatti
specificati alle lettere a), b), d),  g),  h)  e  k)  del  precedente
articolo 134. 
 
  Sono invece permessi con semplice licenza scritta e  con  l'obbligo
all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte,  i  lavori,
atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n)  ed  o)
dello stesso articolo 134. 
 
  I  contratti,  regolarmente  stipulati  per   l'utilizzazione   dei
prodotti indicati all'articolo 14 del testo unico di  legge,  tengono
luogo della licenza di che e' parola nel presente articolo.