(Regolamento-art. 136)
 
                              Art. 136. 
 
  Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di
cui all'articolo 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile: 
 
    a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato  esegue
direttamente; 
 
    b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica  e'
eseguita per concessione; 
 
    c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione. 
 
  In caso di disaccordo tra prefetto  ed  ufficio  del  Genio  civile
decide il Ministero.