Art. 136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'articolo 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile: a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente; b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica e' eseguita per concessione; c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione. In caso di disaccordo tra prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.