(Regolamento-art. 137)
 
                              Art. 137. 
 
  Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni,  la
durata non superiore ad un trentennio, e le  norme  alle  quali  sono
assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso  e  l'annuo
canone. 
 
  Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono  tali
concessioni e licenze in tutti i casi accordate: 
 
    a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 
 
    b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere,
atti o fatti permessi; 
 
    c) con la facolta', nel concedente di revocarle o modificarle  od
imporvi altre condizioni; 
 
    d) con l'obbligo di osservare tutte  le  disposizioni  del  testo
unico di legge, nonche' quelle del presente regolamento; 
 
    e) con l'obbligo al pagamento di tutte  le  spese  di  contratto,
registrazione,  trascrizioni  ipotecarie,   quando   siano   ritenute
necessarie dal concedente per la natura della concessione,  copie  di
atti, ecc.; 
 
    f) con l'obbligo di rimuovere le opere e  rimettere  le  cose  al
pristino stato al termine della concessione e nei casi  di  decadenza
dalla medesima. 
 
  Il prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo
ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata. 
 
  Colui che ha ottenuto la  concessione  o  la  licenza,  di  che  al
precedente  articolo  136,  deve  provvedere  alla  sua  trascrizione
nell'ufficio delle ipoteche,  quando  gliene  sia  fatto  obbligo,  e
presentarla sopra luogo ad ogni  richiesta  dagli  agenti  incaricati
della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica. 
 
  Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo pero'  il  concessionario
deve farne domanda  al  prefetto  della  provincia  od  al  consorzio
secondo  i  casi,  almeno  tre  mesi  prima  della   scadenza   della
concessione stessa.