(Regolamento-art. 138)
 
                              Art. 138. 
 
  Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando  trattasi
di  bonificazione  eseguita  dallo  Stato,  dell'ente  concessionario
quando trattasi di  bonificazione  eseguita  per  concessione  e  del
consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono  aprire
per lo scolo delle acque dei loro terreni  le  necessarie  bocche  di
scarico  nelle  ripe  prossime  esterne  dei  fossi   e   canali   di
bonificazione delle campagne adiacenti. 
 
  Devono pero' essi privati costruire a  loro  spese,  e  secondo  le
modalita' assegnate nei permessi scritti,  i  convenienti  ponticelli
sopra siffatte bocche o sbocchi  per  la  continuita'  del  passaggio
esistente.