(Regolamento-art. 139)
 
                              Art. 139. 
 
  Nei limiti consentiti dal Codice civile  e'  pienamente  libero  ai
privati l'uso dell'irrigazione dei loro  terreni  con  le  acque  dei
propri fossi non compresi tra  quelli  della  bonificazione,  purche'
osservino l'obbligo cosi' di richiudere  le  bocche  di  derivazione,
appena cessato il bisogno  di  tenerle  aperte,  come  di  provvedere
mediante fossi di scarico al piu' celere scolo possibile delle  acque
superanti al bisogno  dell'irrigazione,  eseguendo  e  mantenendo  in
regolare stato tali fossi di scarico.