(Regolamento-art. 140)
 
                              Art. 140. 
 
  I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro  di  una
bonificazione debbono: 
 
    a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o  dividono
i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei
collettori della bonifica; 
 
    b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare
scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi. 
 
    c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di  aprile
e settembre od in quelle stagioni piu'  proprie  secondo  le  diverse
regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi; 
 
    d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie; 
 
    e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non  muniti
d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in  ogni  lato,
secondo l'importanza del corso d'acqua, pel  deposito  delle  materie
provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione; 
 
    f) rimuovere immediatamente gli alberi,  tronchi  e  grossi  rami
dalle loro piantagioni  laterali  ai  canali  ed  alle  strade  della
bonifica, che, per impeto di vento o per  qualsivoglia  altra  causa,
cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade; 
 
    g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive  poste  nei  loro
fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle  strade  di  bonifica,  che,
sporgendo  sui  detti  corsi  d'acqua  e   sulle   strade   medesime,
producessero difficolta' al servizio od ingombro al transito; 
 
    h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e  le  altre
opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o piu'  possessori  o
fittuari; 
 
    i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde
dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.