Art. 140. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono: a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica; b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi. c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni piu' proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi; d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie; e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione; f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade; g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficolta' al servizio od ingombro al transito; h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o piu' possessori o fittuari; i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.