(Testo unico-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
               (Art. 120 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  I  progetti  per  modificazione  di  argini  e  per  costruzione  e
modificazione  di  altre  opere  di  qualsiasi  genere,  che  possono
direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi  d'acqua,
quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non  potranno
eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto. 
 
  I progetti saranno sottoposti all'approvazione  del  Ministero  dei
Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente
il regime del corso d'acqua; quando  si  tratti  di  costruire  nuovi
argini; e  infine  quando  concorrano  nella  spesa  lo  Stato  o  le
provincie.