Art. 57. (Art. 120 legge 30 marzo 1893, n. 173). I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto. I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie.