(Testo unico-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
             (Art. 121 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i  quali
si procedera' in conformita' di speciali disposizioni regolamentari a
questi casi relative. 
 
  Sono eccettuate altresi' le opera eseguite dai privati per semplice
difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in  alcun
modo il regime dell'alveo. 
 
  Le questioni tecniche  che  insorgessero  circa  la  esecuzione  di
queste opere saranno decise in via amministrativa  dal  prefetto  con
riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione  di  tali
opere, di ricorrere  ai  tribunali  ordinari  per  esperire  le  loro
ragioni.