Art. 58. (Art. 121 legge 20 marzo 1865, allegato F). Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procedera' in conformita' di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative. Sono eccettuate altresi' le opera eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.