(Testo unico-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
               (Art. 122 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  Trattandosi  di  argini  pubblici,   i   quali   possono   rendersi
praticabili per  istrade  pubbliche  e  private,  sulla  domanda  che
venisse fatta dalle Amministrazioni  o  da  particolari  interessati,
potra' loro  concedersene  l'uso  sotto  le  condizioni  che  per  la
perfetta  conservazione  di  essi  argini  saranno   prescritte   dal
prefetto, e  potra'  richiedersi  alle  dette  Amministrazioni  o  ai
particolari un  concorso  nelle  spese  di  ordinaria  riparazione  e
manutenzione. 
 
  Allorche'  le  Amministrazioni  o  i  privati  si  rifiutassero  di
assumere la manutenzione delle sommita' arginali ad uso strada, o non
la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti  d'argine
verranno interclusi con proibizione del transito.