Art. 59. (Art. 122 legge 30 marzo 1893, n. 173). Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potra' loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potra' richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorche' le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommita' arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.