(Testo unico-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
             (Art. 123 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di  cui
all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non  possono  in  alcun
caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale  o  per
decreto ministeriale, in esecuzione della legge del  bilancio  annuo;
per i fiumi e torrenti, di cui agli articoli 7 e 9,  l'autorizzazione
sara' data con decreto reale, sentiti previamente gl'interessati. 
 
  Per  decreto  reale  saranno  permesse  le  nuove  inalveazioni   e
rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere
alla  espropriazione  di  proprieta'  private,  ferme  le  cautele  e
disposizioni stabilite nella legge  di  espropriazione  per  utilita'
pubblica.