(Testo unico-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
             (Art. 125 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella  custodia
degli argini dei fiumi o torrenti,  e  nell'eseguimento  dei  lavori,
cosi di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e
cosi' pure stabilisce le norme per  il  servizio  della  guardia,  da
praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute
a cura o col concorso dello Stato.