Art. 62. (Art. 126 legge 30 marzo 1893, n. 173). In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorita' governativa o comunale, e' tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto e' necessario e di cui puo' disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa. In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorita' governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verra' loro richiesto. Dal momento che l'ufficio competente del Genio civile avra' stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorita', corporazione o persona estranea al Ministero dei Lavori Pubblici potra', senza essere chiamata o incaricata dal Genio civile, prendere ingerenza nel servizio, ne' eseguire o far eseguire lavori, ne' intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico e' sempre riservata l'azione all'autorita' politica.