(Testo unico-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
               (Art. 126 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte  di  argini,
di disalveamenti od  altri  simili  disastri,  chiunque,  sull'invito
dell'autorita' governativa o comunale, e' tenuto  ad  accorrere  alla
difesa, somministrando tutto quanto  e'  necessario  e  di  cui  puo'
disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione  contro  coloro
cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa. 
 
  In qualunque caso d'urgenza, i  comuni  interessati,  e  come  tali
designati o dai  vigenti  regolamenti  o  dall'autorita'  governativa
provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto,
quel numero di operai, carri e bestie che verra' loro richiesto. 
 
  Dal  momento  che  l'ufficio  competente  del  Genio  civile  avra'
stabilito servizio di guardia o di difesa  sopra  un  corso  d'acqua,
nessuna autorita', corporazione o persona estranea al  Ministero  dei
Lavori Pubblici potra', senza essere chiamata o incaricata dal  Genio
civile, prendere ingerenza nel servizio, ne' eseguire o far  eseguire
lavori, ne' intralciare o render difficile in qualsiasi modo  l'opera
degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico e'  sempre  riservata
l'azione all'autorita' politica.