(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 46)
                               ART. 46 
 
 
                    (Esonero di responsabilita') 
 
 
  1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva, previste da
norme speciali,  l'organizzatore  e  l'intermediario  sono  esonerati
dalla responsabilita' di cui agli articoli 43,  44  e  45  quando  la
mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al  turista
o e' dipesa dal  fatto  di  un  terzo  a  carattere  imprevedibile  o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
  2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano  con  sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la
prosecuzione  del  viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il   diritto   al
risarcimento del danno nel caso in  cui  l'inesatto  adempimento  del
contratto sia a questo ultimo imputabile.