(Trattato-art. 87)
 
                               Art. 87 
 
 
  L'Austria riconosce e s'impegna a rispettare,  come  permanente  od
inalienabile l'indipendenza di tutti i territori che  facevano  parte
dell'antico Impero di Russia al 1° agosto 1914. 
 
  In conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 206, parte IX
(Clausole finanziarie) e nell'art. 244, parte X Clausole  economiche)
del presente  trattato,  l'Austria,  riconosce  definitivamente,  per
quanto la concerne, l'annullamento dei trattati di Brest-Litowsk e ai
tutti gli altri accordi o convenzioni conchiusi dal  cessato  Governo
austro-ungarico col Governo massimalista di Russia. 
 
  Le Potenze alleate e associate riservano  espressamente  i  diritti
della  Russia  ad  ottenere  dall'Austria  tutte  le  restituzioni  o
riparazioni fondate sui principi del presente trattato. 
 
  L'Austria s'impegna a riconoscere la piena  validita'  di  tutti  i
trattati ed accordi che le Potenze alleate e  associate  fossero  per
conchiudere con gli Stati che si sono costituiti o si  costituiranno,
in tutto o in parte, sul territorio  dell'antica  Impero  di  Russia,
come esisteva al 1° agosto 1914, o a  riconoscere  le  frontiere  dei
detti Stati, come saranno stabilite nei detti trattati ed accordi