Art. 87 L'Austria riconosce e s'impegna a rispettare, come permanente od inalienabile l'indipendenza di tutti i territori che facevano parte dell'antico Impero di Russia al 1° agosto 1914. In conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 206, parte IX (Clausole finanziarie) e nell'art. 244, parte X Clausole economiche) del presente trattato, l'Austria, riconosce definitivamente, per quanto la concerne, l'annullamento dei trattati di Brest-Litowsk e ai tutti gli altri accordi o convenzioni conchiusi dal cessato Governo austro-ungarico col Governo massimalista di Russia. Le Potenze alleate e associate riservano espressamente i diritti della Russia ad ottenere dall'Austria tutte le restituzioni o riparazioni fondate sui principi del presente trattato. L'Austria s'impegna a riconoscere la piena validita' di tutti i trattati ed accordi che le Potenze alleate e associate fossero per conchiudere con gli Stati che si sono costituiti o si costituiranno, in tutto o in parte, sul territorio dell'antica Impero di Russia, come esisteva al 1° agosto 1914, o a riconoscere le frontiere dei detti Stati, come saranno stabilite nei detti trattati ed accordi