(Regolamento-art. 121)
 
                              Art. 121. 
 
 
  Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in  economia
sono  soggette,  salvo  speciali   disposizioni   in   contrario,   a
collaudazione parziale o  finale,  nei  modi  stabiliti  dai  singoli
regolamenti pei diversi servizi.