Art. 124 (Difensori nell'istruzione) Durante l'istruzione, quando e' ammessa l'assistenza o la rappresentanza del difensore, l'imputato puo' essere assistito o rappresentato da un solo difensore. La parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il responsabile civile possono rispettivamente farsi assistere durante l'istruzione da un solo difensore e possono soltanto dal medesimo farsi rappresentare con mandato speciale.