(Codice di procedura penale-art. 124)
 
                              Art. 124 
 
                     (Difensori nell'istruzione) 
 
  Durante  l'istruzione,  quando  e'  ammessa   l'assistenza   o   la
rappresentanza del difensore,  l'imputato  puo'  essere  assistito  o
rappresentato da un solo difensore. 
 
  La parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il
responsabile civile possono rispettivamente farsi  assistere  durante
l'istruzione da un solo difensore e  possono  soltanto  dal  medesimo
farsi rappresentare con mandato speciale.