(Codice di procedura penale-art. 125)
 
                              Art. 125 
 
       (Difensori o rappresentanti dell'imputato nel giudizio) 
 
  Nel giudizio l'imputato deve a pena di nullita',  essere  assistito
dal difensore, salvo che si tratti di  contravvenzione  punibile  con
l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non  superiore
ad un mese anche se comminati congiuntamente. 
 
  Nel giudizio per reato che la legge punisce soltanto con la multa o
con  l'ammenda,  l'imputato   puo'   con   mandato   speciale   farsi
rappresentare dal suo difensore. Il giudice tuttavia ha  facolta'  di
ordinarne la comparizione personale. 
 
  L'imputato non puo' essere assistito nel giudizio da  piu'  di  due
difensori.