Art. 125 (Difensori o rappresentanti dell'imputato nel giudizio) Nel giudizio l'imputato deve a pena di nullita', essere assistito dal difensore, salvo che si tratti di contravvenzione punibile con l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore ad un mese anche se comminati congiuntamente. Nel giudizio per reato che la legge punisce soltanto con la multa o con l'ammenda, l'imputato puo' con mandato speciale farsi rappresentare dal suo difensore. Il giudice tuttavia ha facolta' di ordinarne la comparizione personale. L'imputato non puo' essere assistito nel giudizio da piu' di due difensori.