(Codice di procedura penale-art. 126)
 
                              Art. 126 
 
(Difensori   o   rappresentanti   delle   parti   private,    diverse
                    dall'imputato, nel giudizio) 
 
  La parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il
responsabile civile possono  farsi  assistere  ciascuno  da  un  solo
avvocato  o  procuratore,  dal  quale   hanno   facolta'   di   farsi
rappresentare con mandato speciale.