(Codice di procedura penale-art. 127)
 
                              Art. 127 
 
                      (Sostituti dei difensori) 
 
  Per  essere  sostituiti  nei  casi  di  legittimo  impedimento,  il
difensore o  i  difensori  nominati  dalle  parti  possono  designare
ciascuno un proprio sostituto, il quale e' autorizzato ad  agire  nel
dibattimento soltanto per il tempo in  cui  si  verifica  il  bisogno
della sostituzione. 
 
  Il sostituto puo' essere scelto anche tra  i  procuratori  iscritti
nell'albo locale;  egli  assume  tutti  gli  obblighi  del  difensore
ordinario, quando questi abbandona la difesa, e non puo' ottenere  la
concessione di un termine per lo studio degli atti.