Art. 127 (Sostituti dei difensori) Per essere sostituiti nei casi di legittimo impedimento, il difensore o i difensori nominati dalle parti possono designare ciascuno un proprio sostituto, il quale e' autorizzato ad agire nel dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifica il bisogno della sostituzione. Il sostituto puo' essere scelto anche tra i procuratori iscritti nell'albo locale; egli assume tutti gli obblighi del difensore ordinario, quando questi abbandona la difesa, e non puo' ottenere la concessione di un termine per lo studio degli atti.