(Codice di procedura penale-art. 128)
 
                              Art. 128 
 
            (Nomina del difensore d'ufficio all'imputato) 
 
  Quando  l'imputato  deve  essere  assistito  o  rappresentato   dal
difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo,  la  nomina,  salvo
quanto e' disposto nell'articolo 131, e' fatta  d'ufficio  secondo  i
casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o
dal pretore ed e' comunicata immediatamente  al  difensore  nominato;
essa si  intende  revocata  tosto  che  l'imputato  sia  assistito  o
rappresentato da un difensore di  fiducia  ed  e'  pure  revocato  il
beneficio del patrocinio gratuito che sia stato conceduto. 
 
  Gli avvocati e i procuratori hanno  obbligo  di  prestare  il  loro
patrocinio agli imputati quando sono nominati d'ufficio. 
 
  Il difensore d'ufficio e' nominato tra gli avvocati e i procuratori
iscritti negli albi locali. Per la difesa dei minorenni  puo'  essere
formato un ruolo  speciale  di  avvocati  e  procuratori.  Le  nomine
debbono  avvenire  per  turno,  quando   speciali   circostanze   non
richiedono che si provveda altrimenti. 
 
  Il  difensore  nominato  d'ufficio  puo'  essere   sostituito   per
giustificato motivo con un altro difensore. 
 
  Nei casi nei quali e'  prescritta  l'assistenza  della  difesa,  il
difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al  proprio  dovere,
anche fuori dei casi preveduti dall'articolo  seguente,  puo'  essere
sostituito con un difensore nominato d'ufficio.