Art. 128 (Nomina del difensore d'ufficio all'imputato) Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina, salvo quanto e' disposto nell'articolo 131, e' fatta d'ufficio secondo i casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal pretore ed e' comunicata immediatamente al difensore nominato; essa si intende revocata tosto che l'imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia ed e' pure revocato il beneficio del patrocinio gratuito che sia stato conceduto. Gli avvocati e i procuratori hanno obbligo di prestare il loro patrocinio agli imputati quando sono nominati d'ufficio. Il difensore d'ufficio e' nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali. Per la difesa dei minorenni puo' essere formato un ruolo speciale di avvocati e procuratori. Le nomine debbono avvenire per turno, quando speciali circostanze non richiedono che si provveda altrimenti. Il difensore nominato d'ufficio puo' essere sostituito per giustificato motivo con un altro difensore. Nei casi nei quali e' prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al proprio dovere, anche fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, puo' essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio.