(Codice di procedura penale-art. 129)
 
                              Art. 129 
 
               (Abbandono della difesa dell'imputato) 
 
  Il  difensore  non  puo'  abbandonare  il  proprio   ufficio,   ne'
allontanarsi dall'udienza in modo che  l'imputato  rimanga  privo  di
assistenza, neppure adducendo che siano stati violati i diritti della
difesa, salvo il diritto d'impugnare la sentenza  quando  sono  state
violate disposizioni prescritte a pena di nullita', e purche' ne  sia
stata fatta riserva nel processo verbale.