Art. 129 (Abbandono della difesa dell'imputato) Il difensore non puo' abbandonare il proprio ufficio, ne' allontanarsi dall'udienza in modo che l'imputato rimanga privo di assistenza, neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa, salvo il diritto d'impugnare la sentenza quando sono state violate disposizioni prescritte a pena di nullita', e purche' ne sia stata fatta riserva nel processo verbale.