Art. 130 (Sanzioni contro difensore dell'imputato che abbandona la difesa) Il difensore dell'imputato che viola il divieto stabilito nell'articolo precedente e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a tre mesi ne' superiore ad un anno, ed e' inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e dalle parti a causa dell'abbandono della difesa. In caso di recidiva la sospensione e' sempre applicata nel massimo. La sospensione e la condanna alle spese sono pronunciate immediatamente con ordinanza dal giudice istruttore, dal presidente o dal pretore, sentito il pubblico ministero. Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero. La dichiarazione di ricorso unitamente ai motivi deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza.