(Codice di procedura penale-art. 130)
 
                              Art. 130 
 
  (Sanzioni contro difensore dell'imputato che abbandona la difesa) 
 
  Il  difensore  dell'imputato  che  viola   il   divieto   stabilito
nell'articolo precedente e' sospeso dall'esercizio della  professione
per un tempo non inferiore a tre mesi ne' superiore ad un anno, ed e'
inoltre condannato al pagamento  delle  spese  processuali  sostenute
dallo Stato e dalle parti a causa dell'abbandono della difesa. 
 
  In caso di recidiva la sospensione e' sempre applicata nel massimo. 
 
  La  sospensione  e  la  condanna  alle   spese   sono   pronunciate
immediatamente con ordinanza dal giudice istruttore, dal presidente o
dal pretore, sentito il pubblico ministero. 
 
  Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione  anche  per
il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero. 
 
  La dichiarazione  di  ricorso  unitamente  ai  motivi  deve  essere
presentata a pena di  decadenza  nel  termine  di  tre  giorni  dalla
notificazione dell'ordinanza.