Art. 131 (Provvedimenti per la sostituzione) Qualora il difensore dell'imputato, prima del dibattimento, violi il divieto stabilito nell'articolo 129, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore e' stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, e' nominato d'ufficio il presidente della commissione Reale per l'ordine degli avvocati, il quale puo' delegare un altro avvocato in sua vece. Se il difensore dell'imputato commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare un altro avvocato o procuratore, conferisce l'incarico della difesa dell'imputato a un vice-pretore o a un uditore giudiziario, o in loro mancanza a un giudice. Puo' essere concesso un termine massimo di tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non puo' mai essere sospeso per un tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono della difesa. Nei dibattimenti davanti al pretore, quando non e' disponibile un vice-pretore o un uditore giudiziario, la difesa e' affidata ad una delle persone autorizzate ad esercitare le funzioni del pubblico ministero presso le preture, la quale non puo' ricusare l'ufficio. L'avvocato o il procuratore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi ne' superiore a sei mesi. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'articolo precedente.