(Codice di procedura penale-art. 131)
 
                              Art. 131 
 
                 (Provvedimenti per la sostituzione) 
 
  Qualora il difensore dell'imputato, prima del  dibattimento,  violi
il divieto stabilito nell'articolo 129, il giudice  istruttore  o  il
pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne
un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore e'
stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se
il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume  la  difesa,
e' nominato d'ufficio  il  presidente  della  commissione  Reale  per
l'ordine degli avvocati, il quale puo' delegare un altro avvocato  in
sua vece. 
 
  Se il difensore dell'imputato commette il fatto  nel  dibattimento,
il presidente, qualora non sia possibile nominare un altro avvocato o
procuratore, conferisce l'incarico della difesa  dell'imputato  a  un
vice-pretore o a un uditore giudiziario, o  in  loro  mancanza  a  un
giudice. Puo' essere concesso un termine massimo di  tre  giorni  per
preparare la difesa. Il dibattimento non puo' mai essere sospeso  per
un tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono della difesa. 
 
  Nei dibattimenti davanti al pretore, quando non e'  disponibile  un
vice-pretore o un uditore giudiziario, la difesa e' affidata  ad  una
delle persone autorizzate ad  esercitare  le  funzioni  del  pubblico
ministero presso le preture, la quale non puo' ricusare l'ufficio. 
 
  L'avvocato o il procuratore  nominato  d'ufficio  o  delegato,  che
senza giusta causa  rifiuta  l'incarico,  e'  sospeso  dall'esercizio
della professione per un tempo non inferiore a due mesi ne' superiore
a sei mesi. Si applicano le disposizioni degli ultimi  tre  capoversi
dell'articolo precedente.