Art. 132 (Abbandono della difesa di altre parti) L'abbandono della difesa della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe la udienza, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi professionali, ai quali il giudice istruttore, il presidente o il pretore deve fare rapporto.