(Codice di procedura penale-art. 132)
 
                              Art. 132 
 
               (Abbandono della difesa di altre parti) 
 
  L'abbandono  della  difesa  della  parte  civile,   della   persona
civilmente obbligata per l'ammenda  e  del  responsabile  civile  non
impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento  e
non  interrompe  la  udienza,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni
disciplinari da parte degli organi professionali, ai quali il giudice
istruttore, il presidente o il pretore deve fare rapporto.