Art. 133 (Incompatibilita' e revoca dei difensori) Quando non vi e' incompatibilita', la difesa di piu' imputati puo' essere affidata ad un difensore comune. L'incompatibilita' della difesa deve essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne viene a conoscenza, e, in ogni caso, in tempo utile perche' si possa provvedere alla sostituzione, senza sospendere gli atti del procedimento; altrimenti essa non puo' in seguito essere opposta ne' in via d'eccezione ne' come motivo d'impugnazione. Se l'imputato ha sostituito il proprio difensore di fiducia o ne ha revocato la nomina senza sostituirlo, la sostituzione o la revoca non produce effetto se non e' comunicata al giudice od al pubblico ministero che procede all'istruzione. Nel dibattimento la sostituzione o la revoca avviene mediante dichiarazione inserita nel processo verbale.