(Codice di procedura penale-art. 133)
 
                              Art. 133 
 
              (Incompatibilita' e revoca dei difensori) 
 
  Quando non vi e' incompatibilita', la difesa di piu' imputati  puo'
essere affidata ad  un  difensore  comune.  L'incompatibilita'  della
difesa deve essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne viene a
conoscenza, e,  in  ogni  caso,  in  tempo  utile  perche'  si  possa
provvedere  alla  sostituzione,  senza  sospendere   gli   atti   del
procedimento; altrimenti essa non puo' in seguito essere opposta  ne'
in via d'eccezione ne' come motivo d'impugnazione. 
 
  Se l'imputato ha sostituito il proprio difensore di fiducia o ne ha
revocato la nomina senza sostituirlo, la sostituzione o la revoca non
produce effetto se non  e'  comunicata  al  giudice  od  al  pubblico
ministero   che   procede   all'istruzione.   Nel   dibattimento   la
sostituzione o la revoca avviene mediante dichiarazione inserita  nel
processo verbale.